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Sentenza

Sentenza n. 1633/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 12 novembre 2025, notificata il 13 novembre 2025, con la quale è stata ordinata la «demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi, insistenti in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-, part. 752 sub. 2 -3- 4»; - della relazione di accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere realizzate su immobili catastalmente individuati, oltre agli atti di accertamento presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: l'illegittimo frazionamento di un unico accertamento in più ordinanze, con aggravamento del procedimento, degli oneri difensivi e della possibile sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; l'erronea qualificazione come abusi edilizi di opere riguardanti una serra autorizzata, asseritamente trasformata in stalla, con minore volumetria rispetto a quella assentita, nonché di traslazioni, modifiche della copertura, tramezzature interne e di un piccolo pollaio; l'insussistenza di una variazione essenziale, in quanto il mutamento sarebbe rimasto nell'ambito agricolo, non vi sarebbe stato aumento di volume e la traslazione non sarebbe stata concretamente descritta né riferita a violazioni di distanze o parametri urbanistici; l'irrilevanza delle tramezzature interne e delle opere accessorie; infine, l'irrilevanza dei vincoli sopravvenuti rispetto alla realizzazione degli immobili. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'adozione di provvedimenti distinti per immobili autonomi, la natura vincolata dell'ordine di demolizione e la rilevanza complessiva delle difformità, considerati il mutamento da serra a stalla, l'uso di blocchi di tufo e fibrocemento, il vano abitativo, il pollaio e i vincoli gravanti sull'area.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di riunione dei ricorsi, ritenendo legittima la trattazione separata di ordinanze riferite a immobili e abusi dotati di autonomia. Ha respinto le censure relative al frazionamento dei provvedimenti: l'autonomia delle particelle e dei manufatti giustificava l'adozione di più ordinanze, senza necessità di una specifica motivazione sulla scelta organizzativa; inoltre, un eventuale aggravamento meramente formale non avrebbe comunque determinato l'invalidità dell'atto. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio, poiché l'ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato e doveroso, privo di spazi partecipativi idonei a incidere sull'an o sul contenuto del potere repressivo. Ha ritenuto irrilevante la sopravvenienza dei vincoli, in quanto l'abuso edilizio ha natura permanente. Ha invece accolto le censure sostanziali e annullato l'ordinanza. In particolare, ha rilevato che la riduzione della volumetria rispetto al progetto assentito non integra di per sé abuso edilizio; che la traslazione era indicata in modo generico, senza precisare lo spostamento né il concreto pregiudizio a distanze, parametri urbanistici o vincoli; che il passaggio da serra a stalla, permanendo nell'ambito agricolo, non risultava mutamento di destinazione rilevante ai sensi della disciplina sulle variazioni essenziali; che le tramezzature interne non incidevano su strutture o volumi; e che il piccolo pollaio era opera accessoria e secondaria, inidonea ad alterare significativamente la volumetria complessiva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    eventuale sanzione pecuniaria determinata nella misura massima di € 20.000,00

    La norma è richiamata dai ricorrenti per sostenere che il frazionamento delle ordinanze avrebbe potuto moltiplicare la sanzione pecuniaria; il TAR non fonda su tale profilo l'accoglimento.

  • art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990

    Il divieto di aggravamento non impedisce l'adozione di più provvedimenti quando l'autonomia degli immobili e degli abusi lo giustifichi; un eventuale aggravamento meramente formale non determina comunque l'invalidità dell'atto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione sulla scelta di adottare più ordinanze, censura ritenuta infondata.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è richiesta, in linea generale, per l'ordine di demolizione, qualificato come provvedimento vincolato e doveroso.

  • art. 12 l.r. Sicilia 16/2016

    una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito

    La disposizione individua una possibile variazione essenziale, ma il provvedimento impugnato non descriveva concretamente la traslazione né i suoi effetti sui parametri urbanistici o sui vincoli.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio; c) modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi o della localizzazione; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento; e) violazione delle norme antisismiche, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

    Le difformità devono essere valutate alla luce dei criteri normativi delle variazioni essenziali; nel caso concreto non risultavano aumento volumetrico, mutamento di destinazione rilevante, modifica sostanziale della localizzazione o incidenza delle opere interne su strutture e volumi.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    È richiamato per escludere la rilevanza, come abuso edilizio sostanziale, della diversa distribuzione delle tramezzature interne non incidenti sulle parti strutturali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'adozione di più ordinanze di demolizione è legittima quando ciascun provvedimento riguarda immobili, particelle o abusi dotati di autonomia strutturale e funzionale; il divieto di aggravamento non impone l'unificazione di provvedimenti riferiti a situazioni autonome.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e doverosa; di regola non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione non è idonea a incidere sull'an o sul contenuto del potere repressivo.
  • La mancata realizzazione di opere assentite, o la loro realizzazione con volumetria inferiore a quella autorizzata, non costituisce di per sé abuso edilizio, potendo rilevare eventualmente sul piano della decadenza dal titolo per mancata esecuzione dei lavori nei termini.
  • La qualificazione di una traslazione come variazione essenziale richiede una descrizione concreta dello spostamento e dei suoi effetti sui parametri urbanistico-edilizi, sulle distanze, sulla localizzazione o sui vincoli; una contestazione generica non è sufficiente a sostenere un ordine demolitorio.
  • Ai fini dell'art. 32 d.P.R. 380/2001, un mutamento tra utilizzazioni entrambe riconducibili all'ambito agricolo non integra necessariamente una variazione essenziale, se non comporta variazione degli standard, aumento di volume o modifiche sostanziali dei parametri urbanistici.
  • Le tramezzature interne prive di incidenza sulle strutture e sui volumi e le opere accessorie di modesta entità non integrano, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, difformità essenziali idonee a giustificare la demolizione dell'intero manufatto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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