Ordinanza n. 424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il mancato riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole al ricorrente di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. La controversia riguarda il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento specializzato sul sostegno in Italia, di un corso seguito in Spagna presso un organismo privato non autorizzato in quel Paese al rilascio di attestati e qualifiche. L'appello sostiene, secondo quanto valutato in sede cautelare, che il corso non costituisca un attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ma al più un attestato di conclusione di un corso di formazione professionale. Il Ministero ha inoltre dedotto di avere effettuato l'analisi di compatibilità in concreto richiesta dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2022, mediante un confronto analitico tra la formazione conseguita in Spagna e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione italiana, con esito negativo ai fini dell'accesso all'insegnamento di sostegno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dal Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando precedenti della Sezione e la successiva sentenza della CGUE del 20 novembre 2025, causa C-340/24, secondo cui il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che non riconosca un titolo estero ottenuto presso un organismo privato non autorizzato nello Stato d'origine a rilasciare attestati e qualifiche. Il Collegio ha inoltre considerato plausibile che il corso seguito in Spagna non rientri nella nozione di attestato di competenza della direttiva 2005/36/CE e ha rilevato che il Ministero avrebbe comunque svolto la verifica concreta di comparabilità richiesta dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 18/2022, concludendo motivatamente per la non equivalenza della formazione rispetto ai requisiti italiani. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della sentenza avrebbe potuto alterare la graduatoria di merito degli aventi diritto allo svolgimento delle funzioni di insegnante di sostegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello e fonda la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
direttiva 2005/36/CE
La Sezione ha ritenuto plausibile che il corso seguito all'estero non costituisca un attestato di competenza rilevante ai fini del riconoscimento professionale previsto dalla direttiva, ma un semplice attestato di conclusione di un corso di formazione professionale.
sentenza CGUE 20 novembre 2025, causa C-340/24
il diritto UE non osta a una normativa, quale quella italiana, che non ammette il riconoscimento di un titolo estero ottenuto presso un organismo privato, non autorizzato presso quel Paese a rilasciare attestati e qualifiche
Il diritto dell'Unione non impedisce di negare il riconoscimento di un titolo estero rilasciato da un organismo privato privo di autorizzazione nello Stato d'origine.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 18/2022
confronto analitico tra la formazione conseguita [dall'appellante] in Spagna e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, mirante ad accertare se l'istante abbia o meno i requisiti per accedere all'insegnamento in Italia in qualità di insegnante specializzato sul sostegno
Il riconoscimento di una formazione estera richiede una verifica concreta e analitica della comparabilità tra la formazione posseduta e le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando risultino congiuntamente il fumus boni iuris dell'impugnazione e il periculum in mora derivante dall'esecuzione della decisione.
- Il diritto dell'Unione europea non impone il riconoscimento di un titolo estero rilasciato da un organismo privato che, nello Stato d'origine, non sia autorizzato a rilasciare attestati o qualifiche.
- Un corso di formazione professionale seguito all'estero non è necessariamente qualificabile come attestato di competenza rilevante ai sensi della direttiva 2005/36/CE; la qualificazione dipende dalla natura giuridica e abilitante del titolo secondo l'ordinamento di rilascio.
- La valutazione del riconoscimento di una formazione estera ai fini dell'accesso a una professione regolamentata deve fondarsi su un confronto concreto, analitico e puntuale tra la formazione conseguita all'estero e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale.
- La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nel rischio che l'esecuzione della sentenza alteri una graduatoria di merito relativa all'accesso a funzioni di insegnamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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