Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 1416 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Alessandria che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n. T7J01N relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale erano stati recuperati a tassazione componenti negativi di reddito riferiti a otto rilievi. In appello ha contestato, tra l'altro, il difetto di motivazione della sentenza, l'illegittimità della nomina del dirigente che avrebbe sottoscritto gli atti, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il divieto di doppia imposizione, l'assolvimento dell'onere della prova e l'illegittimità delle sanzioni. La censura ritenuta decisiva ha riguardato la mancata emissione e consegna di un processo verbale di constatazione e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, anche in presenza di una verifica cosiddetta "a tavolino".

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello, ritenendo sufficiente che le censure fossero ricavabili in modo univoco dall'atto complessivamente considerato, nonostante la sua formulazione poco rigorosa. Nel merito ha accolto la doglianza relativa all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ritenendo che le garanzie procedimentali, compresa la preventiva emissione del processo verbale di constatazione e il termine di 60 giorni, dovessero trovare applicazione anche nelle verifiche "a tavolino". La mancata osservanza di tali garanzie ha determinato l'invalidità dell'iniziativa fiscale e l'accoglimento dell'appello. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e dell'assenza di uniformità nella giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'Ufficio non può emettere l'avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione.

    La sentenza interpreta la norma nel senso che il contribuente deve poter conoscere preventivamente i rilievi dell'Amministrazione e disporre del termine dilatorio per presentare osservazioni, ritenendo tali garanzie applicabili anche alle verifiche svolte senza accesso presso l'azienda.

  • Art. 24, legge n. 4/1929

    Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

    La disposizione è stata ritenuta ancora vigente e idonea a sostenere l'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione anche quando l'attività di controllo si svolge "a tavolino".

  • Art. 13, comma 1, lettera b-quater, decreto legislativo n. 472/1997

    Riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la contestazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929.

    La norma è stata valorizzata per evidenziare che il processo verbale consente al contribuente di conoscere i rilievi e di valutare il ravvedimento operoso, evitando disparità di trattamento tra verifiche in azienda e verifiche a tavolino.

  • Legge n. 190/2014 (legge di stabilità)

    È richiamata quale conferma del rinvio all'art. 24 della legge n. 4/1929 e quale fonte delle modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso considerate rilevanti dalla Commissione.

  • Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    La sentenza richiama i principi europei del diritto di difesa e del giusto procedimento per sostenere una lettura uniforme delle garanzie procedimentali, senza differenze basate sul fatto che il tributo sia armonizzato o meno.

Massime di principio

  • Quando l'appello contiene una critica riconoscibile alla sentenza impugnata, i motivi possono essere ritenuti ammissibili anche se formulati in modo non tecnicamente perfetto, purché le contestazioni siano chiare e individuabili nel complesso dell'atto.
  • La sentenza considera il processo verbale di constatazione e il termine dilatorio di 60 giorni come garanzie funzionali al diritto di difesa del contribuente, potenzialmente rilevanti anche per i controlli documentali svolti senza accesso presso l'impresa.
  • L'assenza delle garanzie procedimentali può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento, soprattutto quando impedisce al contribuente di presentare osservazioni o di valutare il ravvedimento operoso.
  • In casi analoghi occorre verificare la normativa e la giurisprudenza applicabili alla data dell'accertamento, perché l'estensione dell'art. 12, comma 7, alle verifiche "a tavolino" è stata oggetto di orientamenti non uniformi e di successivi chiarimenti giurisprudenziali.
  • La possibilità di ravvedersi dopo la contestazione rafforza l'esigenza che il contribuente riceva un atto formale contenente i rilievi, così da poter regolarizzare quelli fondati e contestare gli altri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.