Cassazione Penale, Sentenza n. 27018/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (tribunale di Marsala: 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di appropriazione indebita, artt. 646 c.p.) lamentando: (1) erronea applicazione degli artt. 646 c.p. e 237 c.p.p., difetto di motivazione circa l'identificazione dei preziosi e l'attribuzione probatoria di ricevute carenti di generalita, firma, data e descrizione dei beni; (2) erronea applicazione dell'art. 124 c.p. e carenza di motivazione circa la tempestivita della querela e l'individuazione del dies a quo (momento in cui la persona offesa ha piena cognizione dei fatti); (3) erronea applicazione dell'art. 165 c.p. e mancanza di motivazione sulla quantificazione del risarcimento posto a condizione per la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i motivi sono aspecifici e manifestamente infondati; la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica, congrua e completa basata sulle dichiarazioni delle persone offese e sugli altri elementi probatori; la censura sull'utilizzazione delle ricevute non e stata specificata in modo da dimostrare la loro decisiva incidenza (mancata 'prova di resistenza'); la valutazione del dies a quo per la querela e fondata sulle dichiarazioni delle vittime e non censurabile in questa sede; la quantificazione del danno morale e' equitativa e adeguatamente motivata. Conseguenze pratiche: inammissibilita del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimborso delle spese di difesa della parte civile LO MASCOLO Eleonora e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma punente l'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti in base alle risultanze probatorie e alle dichiarazioni delle persone offese, confermando la condanna di merito
art. 237 c.p.p.
Norma relativa alla valutazione e ammissibilita della prova documentale; la Corte di Cassazione richiama il principio per cui l'impugnazione che invoca l'inutilizzabilita di un documento deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'eliminazione sul complesso probatorio (prova di resistenza)
art. 124 c.p.
Norma che disciplina la querela e i termini di proposizione; la Corte territoriale ha ritenuto legittimo far decorrere il termine dal momento in cui la persona offesa ha avuto piena cognizione dei fatti, in base alle dichiarazioni acquisite
art. 165 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la condizione della riparazione del danno, avendo il giudice di merito motivato congruamente la quantificazione equitativa del risarcimento, anche alla luce del fatto che il ricorrente aveva gia usufruito del beneficio
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione le censure di fatto contro la motivazione di merito devono essere specifiche: occorre indicare in che modo l'esclusione o la rimozione di un elemento probatorio comprometterebbe irrimediabilmente la decisione (prova di resistenza)
- Le impugnazioni generiche sull'inutilizzabilita di documenti (es. ricevute senza generalita, firma o data) sono inammissibili se non si dimostra l'incidenza decisiva di tali documenti sul giudizio di condanna
- La determinazione del dies a quo per la querela segue il principio della piena conoscenza dei fatti da parte della vittima; per contestare la tempestivita e' necessario contestare concretamente gli elementi che hanno portato il giudice di merito a fissare quella data
- La quantificazione del danno non patrimoniale e' rimessa al potere discrezionale del giudice e, se adeguatamente motivata con riferimento ai fatti e al percorso logico, non e' sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicita o macroscopico scostamento dai dati di comune esperienza
- Gli accertamenti di fatto della Corte d'appello sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo profili di manifesta illogicita, contraddittorieta o carenza totale di motivazione
- La declaratoria di inammissibilita comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, il versamento alla Cassa delle Ammende
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