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Sentenza

Sentenza del 03/01/2022 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IVA - RIMBORSI - CREDITI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società in liquidazione ha richiesto, con la dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di attività ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso di un credito IVA. L'Amministrazione ha contestato la richiesta sostenendo implicitamente che il rimborso fosse condizionato dall'esposizione del credito nel bilancio finale della società; in realtà il credito non era stato esposto in bilancio perché era stato ceduto.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il riconoscimento del credito IVA e il diritto al rimborso non sono condizionati dall'esposizione del credito nel bilancio finale della società in liquidazione. Il Collegio ha precisato che l'efficacia probatoria dei libri sociali, prevista dalla normativa pubblicistica, riguarda i rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio d'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo la medesima efficacia probatoria nei rapporti interni fra soggetti, documenta il debito fiscale e rende possibile il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente il rimborso è stato ritenuto dovuto nonostante l'assenza del credito nel bilancio finale (perché ceduto).

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'articolo che disciplina il rimborso del credito IVA con la dichiarazione annuale è interpretato nel senso che il diritto al rimborso può essere fatto valere con la dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta e non è subordinato all'apparizione del credito nel bilancio finale della società in liquidazione; la contabilità IVA ha rilevanza documentale per attestare il credito fiscale e consentire i controlli dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso del credito IVA esercitato con la dichiarazione annuale (art. 30 DPR 633/1972) non dipende dall'esposizione del credito nel bilancio finale della società in liquidazione.
  • I libri sociali e la contabilità civilistica hanno efficacia probatoria nei rapporti interni e tra soggetti privati, ma la contabilità IVA ha autonomo valore documentale rispetto all'imposta e serve a provare il debito/credito fiscale per l'Amministrazione.
  • La cessione del credito (se provata) non impedisce che il credito IVA sia riconosciuto e rimborsato: è però necessario esibire la documentazione che dimostri la titolarità o la corretta gestione del credito al momento della dichiarazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può e deve verificare il credito IVA attraverso la contabilità IVA e i documenti fiscali; l'assenza del credito nel bilancio non è di per sé motivo sufficiente per negare il rimborso senza ulteriori accertamenti.
  • In situazioni simili è consigliabile conservare e produrre la documentazione della contabilità IVA e, in caso di cessione, gli atti che comprovano il trasferimento del credito per dimostrare la legittimazione al rimborso.

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