Regolamento (UE) 2017/1492
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il colecalciferolo come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche, tenori massimi, prescrizioni di impiego e misure di tutela per i lavoratori esposti all’inalazione della vitamina D3. È invece negata l’autorizzazione per l’uso diretto nell’acqua di abbeverata, mentre sono previsti periodi transitori per lo smaltimento delle scorte conformi alla disciplina precedente.
Autorizzazione del colecalciferolo (vitamina D3) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con divieto di uso diretto nell’acqua di abbeverata e relative condizioni d’impiego.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti colecalciferolo/vitamina D3. Riguarda tutte le specie animali, con condizioni specifiche per suini, bovini, ovini, polli da ingrasso, tacchini, altro pollame, equini, specie ittiche, sostituti del latte per suinetti e per vitelli, e altre specie. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE. Restano esclusi dall’autorizzazione l’uso diretto del colecalciferolo nell’acqua di abbeverata; non è invece escluso l’uso in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione disciplina l’autorizzazione del colecalciferolo, noto anche come vitamina D3, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.
Contesto e motivazione
Dai considerando emerge che il colecalciferolo era già autorizzato a tempo indeterminato e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. La Commissione prende atto dei pareri dell’EFSA, che hanno concluso per l’assenza di effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana e sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte, nonché per l’efficacia del colecalciferolo come fonte di vitamina D3. Viene tuttavia evidenziato il rischio di esposizione inalatoria per i lavoratori, con conseguente necessità di misure di protezione adeguate.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’atto riguarda gli operatori del settore dei mangimi, i produttori e gli utilizzatori di additivi, premiscele e mangimi contenenti colecalciferolo. L’autorizzazione si applica a tutte le specie animali, ma l’allegato fissa condizioni e livelli massimi differenziati per specifiche categorie, tra cui suini, bovini, ovini, pollame, equini, specie ittiche e altre specie. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a671 e ne specifica la composizione: colecalciferolo, formula chimica C27H44O, numero CAS 67-97-0, in forma solida e di resina prodotta per sintesi chimica, con criteri di purezza minimi e massimi definiti.
Divieto di uso nell’acqua di abbeverata
L’articolo 2 nega l’autorizzazione del colecalciferolo per l’uso diretto nell’acqua di abbeverata. Il regolamento chiarisce però che il divieto non riguarda la sostanza impiegata in mangimi composti che saranno poi somministrati tramite acqua. La scelta è motivata dal rischio aggiuntivo per consumatori e animali in caso di via di somministrazione idrica diretta.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato impone che la vitamina D3 possa essere commercializzata e utilizzata come additivo costituito da un preparato e che debba essere incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità. Il testo prevede inoltre tenori massimi della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di mangime completo per alcune categorie, tra cui:
- polli da ingrasso e tacchini da ingrasso: ≤ 0,125 mg, equivalenti a 5.000 UI di vitamina D3;
- altro pollame: ≤ 0,080 mg;
- suini: ≤ 0,050 mg. È inoltre vietato l’uso simultaneo di vitamina D2.
Prescrizioni per la tutela dei lavoratori
Il regolamento sottolinea il rischio legato all’inalazione di vitamina D3, descritta come altamente tossica se inalata. Gli operatori devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre al minimo tali rischi. Se le misure organizzative non sono sufficienti, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato richiama metodi analitici standardizzati per verificare la presenza e la concentrazione di vitamina D3 nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua. I metodi indicati comprendono HPLC-UV e RP-HPLC-UV, con rinvio a specifiche della Farmacopea europea, della VDLUFA e alla norma EN 12821. Sono riportati anche i riferimenti al laboratorio di riferimento dell’Unione per gli additivi per mangimi.
Misure transitorie
Per evitare effetti immediati sulle filiere, l’articolo 3 introduce un regime transitorio. Possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento scorte:
- sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2018 secondo le norme precedenti;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2018;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2019.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato. L’additivo è identificato come "Colecalciferolo" o "Vitamina D3" (numero di identificazione 3a671).
Diniego per l’uso nell’acqua di abbeverata
L’articolo 2 nega l’autorizzazione del colecalciferolo come additivo nutrizionale per l’uso nell’acqua di abbeverata. Il considerando rileva che il divieto non si applica alla sostanza quando è impiegata in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Condizioni di impiego e tenori massimi
L’allegato stabilisce tenori minimi e massimi espressi in UI o mg di colecalciferolo per kg di mangime completo con umidità al 12%. Per diverse specie sono fissati valori specifici, tra cui: suini 2.000 UI e 0,05 mg; sostituti del latte per suinetti 10.000 UI e 0,25 mg; bovini 4.000 UI e 0,1 mg; sostituti del latte per vitelli 10.000 UI e 0,25 mg; ovini 4.000 UI e 0,1 mg; polli da ingrasso e tacchini 5.000 UI e 0,125 mg; altro pollame 3.200 UI e 0,080 mg; equini 4.000 UI e 0,1 mg; specie ittiche 3.000 UI e 0,075 mg; altre specie 2.000 UI e 0,05 mg. È inoltre previsto un tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di mangime completo per alcune categorie.
Modalità di utilizzo, formulazione e obblighi informativi
L’allegato prevede che la vitamina D3 possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato e che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e stabilità. È vietato l’uso simultaneo di vitamina D2.
Misure di protezione per i lavoratori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per fronteggiare i rischi molto pericolosi derivanti dall’inalazione di vitamina D3. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Metodi di analisi
L’allegato richiama i metodi analitici per la determinazione della vitamina D3 nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua, basati su cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV (HPLC-UV o RP-HPLC-UV), con rinvio a metodi della Farmacopea europea, della VDLUFA e alla norma EN 12821.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2018 conformemente alle norme precedenti; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2018; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2019. In tutti i casi occorre il rispetto delle norme applicabili prima dell’11 settembre 2017.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La data di adozione è 21 agosto 2017.
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