Regolamento (UE) 2017/1491
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione, del 21 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione del 2,4-DB, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, in seguito alla procedura di rinnovo svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, sono soddisfatti i criteri di approvazione e dispone il rinnovo fino al 31 ottobre 2032. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nell'elenco aggiornato delle sostanze approvate e richiamando specifiche cautele per la tutela di operatori, lavoratori, consumatori e ambiente.
Rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB per i prodotti fitosanitari e adegua di conseguenza l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva 2,4-DB, utilizzata in prodotti fitosanitari autorizzati nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri, che devono tener conto delle specifiche conclusioni del riesame e delle misure di mitigazione del rischio indicate nell'allegato, nell'ambito dell'applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Si applica dal 1 novembre 2017; resta fermo che l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste esclusioni soggettive o territoriali specifiche nel testo fornito.
Rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e segue la procedura di riesame e rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La Commissione richiama, nei considerando, la valutazione svolta dall'EFSA e conclude che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB, i criteri di approvazione risultano soddisfatti.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza 2,4-DB era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del sistema di trasposizione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, figurava nell'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione sarebbe scaduta il 31 ottobre 2017, ma la procedura di rinnovo è stata avviata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Lo Stato membro relatore ha predisposto il rapporto di valutazione, poi trasmesso all'EFSA e alla Commissione; l'EFSA ha formulato le proprie conclusioni il 13 maggio 2016 e la Commissione ha sottoposto il progetto di relazione al comitato permanente competente nel maggio 2017.
Esito del riesame e durata del rinnovo
All'esito della procedura, la Commissione rinnova l'approvazione del 2,4-DB e fissa un nuovo periodo di validità che decorre dal 1 novembre 2017 e scade il 31 ottobre 2032. Il rinnovo è accompagnato da specifiche condizioni tecniche relative alla sostanza attiva, incluse indicazioni sulla purezza minima e sui limiti di impurità ammesse. Il regolamento richiama anche la proroga temporanea già disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950, che aveva esteso l'approvazione fino al 31 ottobre 2017 per consentire il completamento del rinnovo.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Il regolamento interviene sul quadro dell'elenco delle sostanze attive approvate. In particolare:
- sopprime nella parte A la voce 47 relativa al 2,4-DB;
- inserisce nella parte B la nuova voce 116 riferita alla medesima sostanza.
L'aggiornamento dell'allegato recepisce quindi il rinnovo dell'approvazione e rende coerente il registro delle sostanze ammesse con il nuovo periodo di validità.
Specifiche tecniche della sostanza
L'allegato I riporta i dati identificativi e le specifiche essenziali del 2,4-DB:
- numero CAS 94-82-6;
- numero CIPAC 83;
- denominazione IUPAC: acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico;
- purezza minima: ≥ 940 g/kg;
- impurità consentite: fenoli liberi, espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP), max 15 g/kg; dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati, espressi in equivalenti tossici (TEQ) della TCDD, max 0,01 mg/kg.
Prescrizioni per gli Stati membri e misure di mitigazione
Nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, con particolare attenzione alle appendici I e II. La Commissione indica specificamente che, nella valutazione generale, occorre prestare attenzione alla protezione:
- degli operatori e dei lavoratori;
- dei consumatori da prodotti di origine animale;
- dei mammiferi selvatici;
- degli organismi del terreno non bersaglio;
- degli organismi acquatici;
- delle piante terrestri non bersaglio.
Se necessario, le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB devono includere misure di attenuazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1 novembre 2017. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB
L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'allegato I fissa come data di approvazione il 1 novembre 2017 e come scadenza il 31 ottobre 2032. La Commissione basa il rinnovo sulla conclusione che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 47 relativa al 2,4-DB è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte B come voce 116, con le specifiche tecniche aggiornate e il nuovo periodo di approvazione.
Specifiche della sostanza e impurità rilevanti
Per il 2,4-DB sono indicati il numero CAS 94-82-6, il numero CIPAC 83, la denominazione IUPAC acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico, una purezza minima di 940 g/kg e limiti per impurità: fenoli liberi, espressi in 2,4-diclorofenolo, massimo 15 g/kg; dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati, espressi in equivalenti tossici (TEQ) della TCDD, massimo 0,01 mg/kg.
Prescrizioni per l'applicazione dei principi uniformi
Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle appendici I e II.
Attenzione particolare in fase di valutazione delle autorizzazioni
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, dei consumatori da prodotti di origine animale, dei mammiferi selvatici, degli organismi del terreno non bersaglio, degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego devono includere misure di attenuazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1 novembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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