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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15817/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 17/07/2013 che aveva condannato il ricorrente per il reato previsto dall'art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30/04/1992 n.285. Il ricorrente ha dedotto (1) l'intervenuta depenalizzazione del fatto a seguito del d.lgs. 15/01/2016 n.8 (trasformazione della contravvenzione in illecito amministrativo) e ha chiesto l'annullamento perché il fatto non è più previsto come reato; e (2) l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta "abolitio criminis": la contravvenzione di cui all'art.116, comma 13, d.lgs. 30/04/1992 n.285 è stata trasformata in illecito amministrativo dal d.lgs. 15/01/2016 n.8 (in vigore dal 6/02/2016). Pur essendo il reato già prescritto anteriormente all'entrata in vigore del decreto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite impone di esaminare prima la questione dell'abolitio criminis, sicché l'annullamento è avvenuto per non essere il fatto più previsto come reato. Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.8/2016, la Corte ha inoltre rilevato che non deve disporsi la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (Prefetto), poiché i termini di prescrizione erano già decorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285

    Norma originaria che prevedeva la contravvenzione contestata; nel caso di specie la norma penale è stata successivamente interessata da interventi normativi di depenalizzazione.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8, art.1 comma 1

    Ha trasformato la contravvenzione prevista dall'art.116, comma 13, C.d.S. in illecito amministrativo (operando una depenalizzazione/"abolitio criminis" per i fatti successivi all'entrata in vigore, 6/2/2016).

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8, art.9

    Prevede che, se la sentenza di condanna è annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il giudice debba trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

  • Sez. U. n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli), Rv. 239400

    Principio di diritto secondo cui la questione dell'"abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto alla questione dell'estinzione del reato per prescrizione: va quindi esaminata per prima.

Massime di principio

  • Quando una condotta penalmente rilevante viene depenalizzata da norma successiva (abolitio criminis), tale questione va esaminata prima dell'eventuale accertamento della prescrizione, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Se l'abolitio criminis si applica, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perche il fatto non è più previsto come reato; in seconda battuta occorre valutare se, alla data di entrata in vigore della norma depenalizzante, il reato è gia prescritto o estinto.
  • Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.8/2016, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per la sanzione dell'illecito amministrativo è obbligatoria solo se, alla data di entrata in vigore della depenalizzazione, il reato non risulti prescritto o estinto per altra causa.
  • Per valutare l'effetto di una depenalizzazione su un processo pendente o su una condanna, è fondamentale determinare con precisione le date rilevanti: data del fatto, termine di prescrizione e data di entrata in vigore della norma depenalizzante.
  • In situazioni analoghe è opportuno proporre, alternativamente, sia l'eccezione di depenalizzazione sia quella di prescrizione, ma ricordando che il giudice dovrà preliminarmente esaminare la depenalizzazione quando sia applicabile.

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