Sentenza n. 5278/2026 - Napoli, Sezione 6
e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura sulla conclusione del procedimento di primo ingresso per lavoro subordinato e sulla sottoscrizione del contratto di soggiorno modello 209
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla definizione del procedimento di primo ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza del visto rilasciato a seguito del nulla osta richiesto dal datore di lavoro, aveva trasmesso il 29 gennaio 2025 la comunicazione di ingresso e la richiesta di appuntamento, allegando la documentazione prescritta. Dopo l'appuntamento del 3 dicembre 2025, l'Amministrazione aveva richiesto un'integrazione relativa all'alloggio, prodotta l'11 dicembre 2025, senza tuttavia concludere il procedimento. Sono state dedotte la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, della normativa in materia di immigrazione e dei principi di buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. È stata chiesta la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, entro il termine fissato dal Tribunale, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la Prefettura aveva convocato il ricorrente con comunicazione del 21 luglio 2026 e aveva concluso favorevolmente il procedimento mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato il 29 luglio 2026. Tale sopravvenienza ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito, che non consisteva soltanto nell'ottenimento di un provvedimento espresso, ma nella definizione del procedimento di primo ingresso e nella sottoscrizione del modello 209. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena e irretrattabile soddisfazione dell'interesse sostanziale, mentre la seconda ricorre quando la decisione non può più arrecare utilità senza che il bene della vita sia stato conseguito. Le spese sono state integralmente compensate per la definizione favorevole del procedimento e per la concorde richiesta delle parti. È stata inoltre confermata l'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenuti sussistenti i requisiti reddituali e non imputabile al richiedente l'inerzia dell'autorità straniera nel rilascio della certificazione consolare, avendo egli dimostrato di essersi attivato secondo correttezza e diligenza. Il compenso professionale è stato liquidato in euro 800,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, applicando la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Sono richiamati a fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di agire secondo criteri di buon andamento, efficacia, tempestività e di concludere il procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 26 c.p.a.
Rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese del giudizio.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Prevede la certificazione consolare rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'inerzia dell'autorità straniera non è imputata al richiedente diligente.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede la riduzione della metà del compenso per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione dell'atto conclusivo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando l'atto sia pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e irretrattabile soddisfazione del bene della vita richiesto; essa si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la decisione non può più arrecare utilità pur senza che il ricorrente abbia conseguito tale bene.
- Nel procedimento di primo ingresso per lavoro subordinato, la sottoscrizione del contratto di soggiorno modello 209 integra la definizione favorevole del procedimento e soddisfa l'interesse sostanziale azionato mediante ricorso avverso il silenzio.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inerzia dell'autorità straniera nel rilascio della certificazione richiesta non può essere posta a carico del richiedente che dimostri di essersi attivato e di avere adempiuto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →