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Sentenza

Sentenza del 07/02/2017 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contezioso - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Estinzione del processo - Conseguenze - Iscrizione a ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento relative alle annualità 1981, 1982 e 1983, aventi ad oggetto ILOR e IRPEF, deducendo principalmente la prescrizione della pretesa tributaria e il difetto di motivazione del ruolo. Sosteneva che, per le componenti dell'accertamento non impugnate dal contribuente, il termine prescrizionale decorresse dai relativi giudicati parziali e che il successivo decreto di estinzione del giudizio davanti alla CTC avesse natura meramente processuale, senza rendere definitivo l'accertamento.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato stabilito che l'estinzione del processo tributario rende, di regola, definitivo l'avviso di accertamento impugnato e la pretesa tributaria in esso contenuta, legittimando l'Amministrazione all'iscrizione a ruolo e alla riscossione. Per l'IRPEF, essendo un'imposta ad aliquota progressiva, il termine di prescrizione e decadenza decorre dal momento in cui diviene definitiva la decisione che consente di determinare l'imposta complessivamente dovuta, non dai singoli giudicati interni relativi a parti dell'imponibile. Poiché il decreto di estinzione del 2011 aveva reso definitivo l'accertamento e le cartelle erano state notificate nel 2012, il termine non risultava decorso. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione delle cartelle, fondata sul decreto di estinzione. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 TUIR

    La maggiore quota di reddito accertata in capo alla società di fatto è stata imputata ai soci per trasparenza, con conseguente recupero dell'IRPEF personale.

  • Art. 329, comma 2, c.p.c.

    L'impugnazione parziale comporta il passaggio in giudicato dei capi della decisione non impugnati, ma tale giudicato parziale non determina necessariamente l'immediata quantificazione dell'IRPEF quando l'imposta è ad aliquota progressiva.

  • Art. 3, comma 2, lett. a), D.L. n. 40/2010

    È stato applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale in presenza delle condizioni previste dalla norma.

  • Art. 14 D.P.R. n. 602/1973

    Consente l'iscrizione a ruolo delle imposte risultanti da accertamenti definitivi; l'estinzione del processo può rendere definitivo l'accertamento impugnato.

  • Art. 15 D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato insieme alle norme sulla riscossione per affermare che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, l'Amministrazione può attivare la procedura di riscossione.

  • Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riscossione delle somme dovute in pendenza o all'esito del contenzioso tributario; la definitività dell'atto conseguente all'estinzione abilita l'Ufficio alla riscossione.

  • Art. 2945, comma 3, c.c.

    La pronuncia richiama la norma per precisare che, nei casi di estinzione del processo, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, momento in cui l'atto impositivo diviene definitivamente azionabile.

  • Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4172/2013

    Per le imposte ad aliquota progressiva, il termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce l'intero giudizio e consente di determinare l'imposta complessiva, non dal giudicato interno su una sola componente dell'imponibile.

  • Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4257/2007

    In caso di imposta ad aliquota fissa o comunque liquidabile separatamente, il termine può decorrere dalla formazione dei singoli giudicati parziali sulle componenti non contestate.

  • Cass. civ., Sez. V, sent. n. 16956/2016

    L'estinzione del processo tributario comporta normalmente la definitività dell'avviso di accertamento, che costituisce l'oggetto del giudizio e non un atto processuale.

  • Cass. civ., Sez. V, sent. n. 556/2016

    In caso di estinzione per mancata riassunzione, il termine di prescrizione o decadenza decorre dalla scadenza del termine per riassumere la causa, poiché da quel momento l'Amministrazione può procedere definitivamente alla riscossione.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo tributario non elimina automaticamente l'avviso di accertamento: normalmente lo rende definitivo e consente all'Amministrazione di iscrivere a ruolo le somme dovute.
  • Per le imposte ad aliquota progressiva, come l'IRPEF, il termine di prescrizione o decadenza decorre generalmente dalla definitività della decisione che consente di quantificare l'imposta complessiva, anche se alcune parti dell'accertamento erano già coperte da giudicato interno.
  • Per imposte ad aliquota fissa o separatamente liquidabili, il termine può invece decorrere autonomamente dalla formazione dei singoli giudicati parziali sulle componenti non contestate.
  • Una cartella può essere motivata mediante il richiamo al provvedimento che ha definito il contenzioso, purché tale richiamo permetta di individuare con sufficiente chiarezza il fondamento della pretesa e l'importo richiesto.
  • La verifica della prescrizione deve considerare la data in cui l'atto impositivo è divenuto definitivamente azionabile, non necessariamente la data della prima sentenza o quella in cui si è formato un giudicato parziale.

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