Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-3/25

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 19 November 2025. — Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing a stylised shield with horizontal bars – International registration of the earlier figurative mark representing two extended wings around a rectangle – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Similarity of the signs at issue. — Case T-3/25

Giurisprudenza europea62025TJ0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO in una controversia tra due marchi figurativi per orologi e strumenti cronometrci. Ha ritenuto che i segni presentino una certa somiglianza visiva e concettuale, seppur bassa, e che quindi non possa escludersi in via di principio il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Poiché il ricorrente contestava solo l’assenza di somiglianza, sono stati respinti anche i motivi relativi all’articolo 8, paragrafo 5.

Marchio UE figurativo: conferma del rigetto del motivo di opposizione per assenza di rischio di confusione tra due segni figurativi nel settore orologeria ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto, rappresentante uno scudo stilizzato con barre orizzontali, sia simile al marchio figurativo anteriore, rappresentante due ali distese attorno a un rettangolo, in modo tale da generare un rischio di confusione per il pubblico pertinente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e, conseguentemente, se fosse corretta anche la rimessione dell’esame del motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, tra due marchi figurativi privi di elementi verbali, può sussistere una somiglianza visiva e concettuale anche se modesta quando i segni condividono una medesima struttura complessiva e possono essere percepiti da una parte non trascurabile del pubblico come distintivi di tipo "badge" o "military/aviation badge"; in tale situazione, tenuto conto dell’identità dei prodotti e della distinzione solo da media ad elevata del pubblico pertinente, non è possibile escludere in astratto l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La domanda di annullamento è stata respinta e la decisione della commissione di ricorso che aveva escluso il rischio di confusione, rimettendo però l’esame dell’eventuale distintività acquisita e del motivo ex articolo 8, paragrafo 5, alla fase amministrativa, è stata confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo: rischio di confusione tra uno scudo stilizzato e due ali stilizzate

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo nel settore degli orologi e strumenti cronometrci. Il Tribunale esamina in particolare la somiglianza tra due segni figurativi e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per beni della classe 14, tra cui orologi, orologi da polso, orologi GPS e accessori. Compagnie des Montres Longines, Francillon SA aveva proposto opposizione sulla base di un marchio figurativo anteriore, registrato internazionalmente con efficacia nell’Unione, anch’esso per beni della classe 14 comprendenti orologi, cronografi e relativi accessori.

L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. In prima istanza l’Opposition Division aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione. La Commissione di ricorso, invece, aveva accolto l’appello del richiedente e respinto il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rimettendo però alla Opposition Division l’esame dell’eventuale distintività acquisita del marchio anteriore e del motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione del pubblico pertinente, degli elementi distintivi e dominanti e della somiglianza visiva e concettuale;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 5), sostanzialmente fondata sulla tesi che i segni non fossero simili.

Il Tribunale non ha esaminato nel merito la questione dell’ammissibilità del ricorso, ritenendo opportuno decidere direttamente sul merito per ragioni di corretta amministrazione della giustizia.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del medesimo regolamento, sulla nozione di marchi anteriori, inclusi quelli registrati in base ad accordi internazionali con effetto nell’Unione;
  • l’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Valutazione del pubblico pertinente e dei prodotti

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è quello di tutti gli Stati membri e che il suo livello di attenzione varia da medio ad elevato. Richiama la giurisprudenza secondo cui, per prodotti quali orologi e strumenti per la misurazione del tempo, il consumatore medio può avere un’attenzione media, ma in talune situazioni può prestare un’attenzione superiore per ragioni tecniche, funzionali, estetiche o economiche.

Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma che essi sono identici, circostanza che non era realmente controversa tra le parti.

Confronto dei segni

Essendo entrambi i segni esclusivamente figurativi, il Tribunale esclude ogni confronto fonetico.

Sul piano visivo, riconosce che vi sono differenze nei singoli elementi, nello spessore delle linee e nella forma del nucleo centrale: il marchio anteriore può evocare ali distese e un elemento centrale simile a una clessidra, mentre il segno richiesto presenta uno scudo centrale e barre orizzontali separate. Tuttavia, osserva che i segni condividono una struttura complessiva simile:

  • un elemento orizzontale di sfondo;
  • un elemento centrale sovrapposto;
  • una composizione inscrivibile in una forma triangolare con base superiore e vertice inferiore.

Tenendo conto della memoria imperfetta del consumatore medio, il Tribunale ritiene corretto concludere per una somiglianza visiva al massimo bassa.

Sul piano concettuale, il Tribunale ritiene che entrambi i segni possano essere percepiti da una parte non trascurabile del pubblico come un distintivo o un badge, anche di tipo militare o aeronautico. Tale percezione non dipende dalla comprensione precisa del contenuto dell’elemento centrale, che per la maggior parte del pubblico sarà privo di significato specifico e sarà considerato mera decorazione. Ne deriva una somiglianza concettuale inferiore alla media ma non inesistente.

Rischio di confusione e motivo di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Poiché sussistono una certa somiglianza visiva e una certa somiglianza concettuale, il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui l’assenza di somiglianza escluderebbe automaticamente il rischio di confusione. La combinazione tra identità dei prodotti, somiglianza dei segni, livello di attenzione da medio ad elevato e distintività intrinseca normale del marchio anteriore non consente di censurare la conclusione della Commissione di ricorso nel senso che non fosse dimostrato un rischio di confusione sulla base dei soli elementi considerati.

Il Tribunale respinge quindi il primo motivo di ricorso.

Motivo ex articolo 8, paragrafo 5

Il secondo motivo viene respinto per la stessa ragione di fondo: il ricorrente si limita a contestare l’esistenza di somiglianza tra i segni, ma il Tribunale ha già accertato che una certa somiglianza esiste. Di conseguenza, non può essere censurata neppure la decisione della Commissione di ricorso di non escludere in astratto l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5), rimettendone l’esame alla fase amministrativa.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, per segni figurativi complessi privi di elementi verbali, la somiglianza va valutata sull’impressione d’insieme e può risultare anche solo bassa ma sufficiente a impedire di escludere in via di principio i motivi di opposizione, soprattutto in presenza di prodotti identici e di un pubblico la cui attenzione non è costantemente elevata. Anche elementi iconografici diversi possono essere percepiti come varianti di uno stesso schema figurativo generale, se il pubblico li riconduce a un medesimo tipo di emblema.

Come è indicizzato

Materiemarchi UEopposizione alla registrazionerischio di confusionesettore orologeriaproprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.