Tribunale, Sentenza T-367/23
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 novembre 2025. — Amazon EU Sàrl, venant aux droits de Amazon Services Europe Sàrl contro Commissione europea. — Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Parità di trattamento – Libertà d’espressione – Protezione dei dati. — Causa T-367/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione che designava Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento sui servizi digitali. Ha ritenuto ricevibile l’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, ma infondate tutte le censure di merito fondate sulla Carta. Secondo il Tribunale, i mercati online di grandi dimensioni possono generare rischi sistemici e gli obblighi aggiuntivi imposti dal regolamento sono proporzionati rispetto all’obiettivo di tutela dei consumatori e di sicurezza dell’ambiente online.
Impugnazione della designazione di Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento sui servizi digitali e contestazione della legittimità degli obblighi rafforzati previsti per tali piattaforme.
La questione giuridica
Se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 sia illegittimo, in quanto assoggetta i mercati online designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi agli obblighi degli articoli da 34 a 43, e se in particolare tali obblighi violino la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, la parità di trattamento, la libertà di espressione e il rispetto della vita privata e dei dati; inoltre, se siano illegittimi gli articoli 38 e 39 del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 è valido e che la designazione di Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi è legittima: il criterio del numero medio mensile di destinatari attivi pari o superiore a 45 milioni può fungere da base per assoggettare i fornitori di tali piattaforme agli obblighi rafforzati degli articoli da 34 a 43, poiché tali obblighi perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare l’elevata tutela dei consumatori e la riduzione dei rischi sistemici, e non eccedono il margine discrezionale del legislatore dell’Unione. Le limitazioni alla libertà d’impresa, alla libertà di espressione, alla proprietà, alla parità di trattamento e alla vita privata risultano previste dalla legge, rispettano il contenuto essenziale dei diritti e sono proporzionate; di conseguenza, anche le eccezioni di illegittimità relative agli articoli 38 e 39 sono state respinte.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articoli da 34 a 43 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 22, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 119 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 95/46/CE
Designazione di Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Amazon EU Sàrl contro la decisione della Commissione del 25 aprile 2023 che ha designato Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. Il Tribunale esamina anche varie eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente contro l’articolo 33, paragrafo 1, e contro gli articoli 38 e 39 del medesimo regolamento.
Fatti e procedimento
Amazon gestisce Amazon Store, accessibile tramite diversi siti nazionali e con un numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione superiore a 45 milioni, dato comunicato dalla stessa società ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065. La Commissione, dopo una comunicazione preliminare del 22 febbraio 2023 e dopo aver informato il Granducato di Lussemburgo, ha adottato la decisione impugnata designando la piattaforma come VLOP. Amazon chiedeva l’annullamento della decisione, in subordine solo parziale, e contestava in particolare gli obblighi di cui agli articoli 38 e 39.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni di irricevibilità sollevate da Consiglio, Commissione e BEUC. Precisa che il ricorso conteneva elementi sufficientemente chiari per identificare l’oggetto del primo motivo, cioè l’illegittimità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065. Quanto al nesso giuridico, osserva che la decisione impugnata, pur adottata sulla base dell’articolo 33, paragrafo 4, applica in concreto il criterio dell’articolo 33, paragrafo 1; pertanto, l’eventuale illegittimità di tale criterio, invocabile incidentalmente ex articolo 277 TFUE, avrebbe imposto l’annullamento della decisione.
Quadro normativo rilevante
Il regolamento 2022/2065 mira, all’articolo 1, a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel mercato interno. Il meccanismo di designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi è ancorato all’articolo 33: il paragrafo 1 fissa la soglia di 45 milioni di destinatari attivi nell’Unione e collega tale superamento agli obblighi supplementari degli articoli da 34 a 43; il paragrafo 4 impone alla Commissione di adottare la decisione di designazione. Rilevano inoltre gli articoli 34-43, in particolare gli obblighi di gestione dei rischi, l’opzione non basata sulla profilazione nei sistemi di raccomandazione (articolo 38), il registro pubblicitario (articolo 39) e l’accesso ai dati per i ricercatori (articolo 40).
Ragionamento sulla libertà d’impresa e sui rischi sistemici
Il Tribunale riconosce che l’assoggettamento ai doveri degli articoli da 34 a 43 incide sulla libertà d’impresa ex articolo 16 della Carta, perché impone costi e modifiche organizzative e tecniche significative. Tuttavia, tale ingerenza è giustificata: il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale e ha potuto ragionevolmente ritenere che piattaforme con un NMM superiore a 45 milioni possano generare rischi sistemici per la società, nonostante la natura commerciale dei mercati online. Il Tribunale valorizza il contenuto degli articoli 34-40 e dei considerando 75, 76, 69, 70 e 95, evidenziando che i grandi mercati possono diffondere contenuti illeciti, incidere sulla tutela dei consumatori, sui diritti fondamentali e sulla pubblicità mirata.
Misure alternative e proporzionalità
Il Tribunale esclude che l’articolo 33, paragrafo 1, sia manifestamente inidoneo. Sottolinea che la mera esistenza di misure meno restrittive non basta a dimostrare una violazione dell’articolo 16 della Carta. Le alternative proposte da Amazon e dal bevh, come l’esclusione dei mercati online dal perimetro delle VLOP, l’uso di criteri qualitativi o la limitazione del registro pubblicitario ai soli ricercatori e autorità, sono considerate meno efficaci o più onerose per l’attuazione della disciplina. Anche gli oneri economici dedotti non sono stati dimostrati in modo sufficiente a far emergere una sproporzione manifesta.
Parità di trattamento
Quanto all’articolo 20 della Carta, il Tribunale ritiene che il legislatore non abbia operato differenziazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate. I mercati online di grandi dimensioni non sono comparabili ai dettaglianti, poiché diffondono informazioni di numerosi destinatari del servizio e possono, anche inconsapevolmente, facilitare la circolazione di contenuti illeciti senza un obbligo generale di sorveglianza. Non è irragionevole neppure la distinzione fondata sulla soglia di 45 milioni, né l’inclusione dei mercati online accanto a reti sociali, servizi di condivisione di contenuti e motori di ricerca, né l’esclusione di alcuni servizi di cloud e hosting quando la diffusione al pubblico è solo accessoria.
Libertà di espressione e informazione
L’obbligo dell’articolo 38 di offrire almeno un’opzione non basata sulla profilazione per ciascun sistema di raccomandazione è qualificato come ingerenza nella libertà di espressione commerciale dei fornitori, ma l’ingerenza è prevista dalla legge, non intacca il contenuto essenziale del diritto e persegue un obiettivo di interesse generale: rafforzare il controllo e la scelta dei consumatori. Il Tribunale osserva che la norma non vieta i sistemi basati sulla profilazione, ma richiede solo un’alternativa, e che ciò rientra nel margine discrezionale del legislatore nel bilanciamento fra libertà economica e tutela del consumatore.
Vita privata, riservatezza e dati personali
L’articolo 39 e l’articolo 40, paragrafi 4 e 12, comportano una divulgazione di informazioni che può incidere sulla vita privata professionale o commerciale, ma non sul suo contenuto essenziale. Il registro pubblicitario riguarda un segmento limitato dell’attività economica, non comprende dati personali dei destinatari del servizio e non include le informazioni commercialmente più sensibili sul "successo" dell’annuncio. Quanto all’accesso ai dati da parte dei ricercatori, il regolamento prevede limiti, autorizzazione del coordinatore dei servizi digitali e condizioni di riservatezza. Il Tribunale ritiene quindi che la limitazione sia proporzionata rispetto all’obiettivo di comprendere e attenuare i rischi sistemici.
Esito del giudizio e spese
Respinto il primo motivo, il Tribunale respinge anche il secondo e il terzo motivo, in quanto le censure contro gli articoli 38 e 39 sono, nella sostanza, già assorbite o comunque infondate. Il ricorso è integralmente rigettato. Amazon è condannata alle spese della Commissione, comprese quelle del procedimento sommario; Parlamento, Consiglio, BEUC e bevh sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza afferma che:
- la soglia quantitativa del numero medio mensile di destinatari attivi può legittimamente fungere da criterio di designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi;
- i mercati online di grandi dimensioni possono generare rischi sistemici ai sensi del regolamento 2022/2065;
- gli obblighi supplementari degli articoli da 34 a 43, compresi gli articoli 38 e 39, sono compatibili con gli articoli 7, 11, 16, 17, 20 e 8 della Carta, perché previsti dalla legge, proporzionati e giustificati dalla tutela dei consumatori e dell’ambiente online sicuro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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