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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-94/23

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025. — Pollinis France contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva boscalid – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. — Causa T-94/23

Giurisprudenza europea62023TJ0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla, per la parte relativa al boscalid, la decisione con cui la Commissione aveva respinto la richiesta di riesame interno proposta da Pollinis France contro la proroga dell’approvazione della sostanza attiva. Secondo il Tribunale, la Commissione ha interpretato in modo errato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, trattando la proroga come un meccanismo sostanzialmente automatico e non come misura eccezionale da adottare caso per caso. La Corte ribadisce inoltre che il ritardo procedurale deve essere esaminato in concreto rispetto al comportamento del richiedente. La Commissione è condannata alle spese.

Annullamento della decisione della Commissione che ha respinto il riesame interno della proroga dell’approvazione del boscalid, per errore nell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente interpretato e applicato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel prorogare, per la quinta volta, il periodo di approvazione del boscalid; in particolare, se la proroga possa essere reiterata sistematicamente, se la sua durata debba essere determinata caso per caso tenendo conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, e se il ritardo della procedura sia imputabile a motivi che sfuggono al controllo del richiedente.

Principio di diritto

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 consente la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva solo in via provvisoria, eccezionale e sulla base di una valutazione concreta del caso, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di rinnovo; la Commissione deve considerare la durata complessiva della procedura e i criteri del terzo comma dell’articolo 17, senza poter applicare proroghe automatiche, sistematiche o reiterate senza limiti. Inoltre, il ritardo deve risultare da circostanze oggettivamente indipendenti dalla condotta del richiedente, il cui comportamento va valutato in concreto anche quando concorra solo parzialmente al ritardo. Poiché la Commissione non ha svolto tale analisi e ha applicato un approccio sistematico, la decisione di rigetto del riesame interno è stata annullata nella parte relativa al boscalid.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 11 TFUE
  • Articolo 114, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 35
  • Regolamento (CE) n. 540/2011
  • Direttiva 91/414/CEE

Annullamento del rigetto del riesame interno relativo alla proroga del boscalid

Il Tribunale, nella causa T-94/23, decide su un ricorso diretto proposto da Pollinis France contro la decisione della Commissione che aveva respinto la richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) 2022/708, nella parte in cui tale regolamento prorogava l’approvazione del boscalid. La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari.

Fatti e contesto normativo

Il boscalid era già stato approvato nell’Unione con direttiva 2008/44/CE e la sua approvazione era stata più volte prorogata dalla Commissione con successivi regolamenti di esecuzione: 2018/917, 2019/707, 2020/869, 2021/745 e infine 2022/708. Ogni proroga era giustificata con il fatto che la valutazione della sostanza era stata ritardata per motivi che sfuggivano al controllo del richiedente e che, pertanto, occorreva lasciare il tempo necessario a completare la procedura di rinnovo.

Pollinis France, associazione ambientalista, ha presentato una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, poi respinta dalla Commissione. Dopo il ricorso è intervenuto anche il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, che ha prorogato ulteriormente l’approvazione del boscalid fino al 15 aprile 2026.

Interesse ad agire

Il Tribunale respinge l’eccezione secondo cui la ricorrente avrebbe perso interesse ad agire a seguito della nuova proroga del 2023. La decisione impugnata non era stata revocata e l’illegittimità denunciata poteva riprodursi in futuro, poiché fondata sull’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, suscettibile di essere reiterata dalla Commissione in future proroghe o riesami interni.

Ricevibilità del primo motivo

La BASF sosteneva che il primo motivo fosse irricevibile perché diretto contro il regolamento di esecuzione 2022/708 e non contro la decisione di rigetto del riesame interno. Il Tribunale respinge l’eccezione: il ricorso è chiaramente diretto contro la decisione impugnata e gli argomenti della ricorrente contestano l’interpretazione dell’articolo 17 operata proprio in quella decisione. Il richiedente un riesame interno può poi impugnare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione che respinge la richiesta.

Interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009

Il Tribunale ricostruisce l’articolo 17 alla luce del principio di precauzione, che permea l’intero regolamento n. 1107/2009. La proroga del periodo di approvazione è qualificata come misura provvisoria ed eccezionale, adottabile solo quando la procedura di rinnovo sia ritardata per circostanze sopravvenute e non prevedibili. Essa deve essere calibrata sul caso concreto e non può essere applicata in modo automatico o sistematico.

Il Tribunale osserva inoltre che il terzo comma dell’articolo 17 si applica anche alla fissazione della durata della proroga prevista dal primo comma: la Commissione deve tener conto del tempo necessario per fornire le informazioni richieste, per ultimare la procedura e, se del caso, per assicurare un programma di lavoro coerente. Non è quindi corretto limitare quel terzo comma alle sole ipotesi del secondo comma.

Necessità di una valutazione caso per caso e durata complessiva della procedura

Il Tribunale sottolinea che il regolamento n. 1107/2009 impone un approccio periodico e tempestivo alla rivalutazione delle sostanze attive, con periodi di approvazione limitati nel tempo e domanda di rinnovo da presentare tre anni prima della scadenza. La procedura di rinnovo, disciplinata dal regolamento di esecuzione n. 844/2012, è scandita da termini precisi e deve normalmente concludersi entro tre anni.

Da ciò deriva che la Commissione, quando utilizza l’articolo 17, deve verificare che il periodo di proroga sia realmente sufficiente per completare la procedura in corso, ma non ecceda il necessario. Non è ammissibile una successione di proroghe identiche e non motivate che, nel caso del boscalid, aveva già condotto a una proroga complessiva di cinque anni e a un esame durato otto anni. Un simile approccio svuoterebbe di effetto utile il sistema del rinnovo e contrasterebbe con il principio di precauzione.

Motivi che sfuggono al controllo del richiedente

Sul secondo profilo, il Tribunale chiarisce che l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» richiede una valutazione oggettiva e concreta del ruolo del richiedente nella procedura. Non basta affermare che il ritardo sia stato causato da altri soggetti, come lo Stato membro relatore o l’EFSA; occorre verificare se il richiedente abbia rispettato diligentemente gli obblighi procedurali e se abbia comunque contribuito, anche solo in parte, al ritardo.

La Commissione, nella decisione impugnata, aveva invece adottato una lettura troppo restrittiva, escludendo qualunque rilevanza del comportamento del richiedente se il ritardo era imputabile anche ad altri attori. Il Tribunale ritiene che questo approccio alteri l’equilibrio voluto dal legislatore e sia incompatibile con il primato della tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.

Esito del giudizio

Il Tribunale accoglie la prima parte del terzo motivo e la terza parte del primo motivo, annullando la decisione Ares(2022) 8437051 nella parte in cui concerne la proroga dell’approvazione del boscalid. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi di ricorso. La Commissione è condannata alle spese, mentre Parlamento, Consiglio, BASF e CropLife Europe sopportano le proprie.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariapprovazione e rinnovo delle sostanze attivediritto ambientaleprincipio di precauzioneriesame interno e accesso alla giustizia in materia ambientale

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