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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-412/22

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025. — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva dimossistrobina – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Durata della proroga – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. — Causa T-412/22

Giurisprudenza europea62022TJ0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di PAN Europe e annulla il rigetto del riesame interno relativo alla proroga dell’approvazione della dimossistrobina. La Corte ritiene che la Commissione abbia interpretato in modo errato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, trattando la proroga come un meccanismo sostanzialmente automatico e senza adeguata valutazione caso per caso. Viene affermato che la proroga deve restare eccezionale, limitata al tempo strettamente necessario e coerente con i termini e la celerità del sistema di rinnovo.

Annullamento del rigetto del riesame interno e illegittimità della proroga ripetuta dell’approvazione della dimossistrobina ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente interpretato e applicato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel prorogare più volte l’approvazione della dimossistrobina, e se il rigetto della richiesta di riesame interno presentata da PAN Europe ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 fosse viziato da errore di diritto; in via preliminare, se il ricorso fosse ricevibile e se permanesse l’interesse ad agire dopo il mancato rinnovo della sostanza.

Principio di diritto

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 consente la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva solo in via provvisoria ed eccezionale, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di rinnovo, previa valutazione caso per caso delle circostanze concrete e dei criteri indicati dal terzo comma della disposizione. La Commissione non può applicare tali proroghe in modo automatico o sistematico, né mantenere la sostanza sul mercato per un periodo che ecceda sensibilmente quello previsto per il rinnovo, pena violare il carattere temporaneo del meccanismo e il principio di precauzione; nel caso concreto, la sesta proroga della dimossistrobina è stata annullata e, con essa, il rigetto del riesame interno nella parte corrispondente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 11 TFUE
  • Articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 114, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009

Proroga dell’approvazione della dimossistrobina e rigetto del riesame interno

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da PAN Europe contro la decisione della Commissione che aveva respinto la richiesta di riesame interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 nella parte in cui prorogava l’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina. La controversia si inserisce nel sistema di approvazione e rinnovo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Fatti e contesto normativo

La dimossistrobina era stata originariamente approvata nel 2006 e, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1107/2009, è stata oggetto di una lunga procedura di rinnovo. La sua approvazione è stata prorogata più volte, dal 2013 al 2021, fino al 31 gennaio 2023; successivamente, nel 2023, la Commissione ha deciso il mancato rinnovo dell’approvazione.

Il Tribunale richiama, tra gli altri, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, che consente di rinviare la scadenza del periodo di approvazione se, per motivi non imputabili al richiedente, appare probabile che la decisione sul rinnovo non venga adottata in tempo utile. Richiama inoltre l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, che consente alle ONG di chiedere il riesame interno degli atti amministrativi che ritengano contrari al diritto ambientale.

Ricevibilità e interesse ad agire

Il Consiglio aveva sostenuto che, dopo il mancato rinnovo dell’approvazione nel 2023, il ricorso fosse divenuto privo di oggetto. Il Tribunale respinge tale eccezione, rilevando che la decisione impugnata non era stata ritirata e che la ricorrente manteneva un interesse ad agire anche per evitare la reiterazione futura dell’interpretazione contestata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Il Tribunale precisa inoltre che, nel ricorso avverso il rigetto di un riesame interno, possono essere dedotti solo motivi già sostanzialmente sollevati nella richiesta di riesame, ma non è necessario riprodurli testualmente.

Interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il sistema del regolamento n. 1107/2009 alla luce del principio di precauzione, del livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente e dell’impianto temporale rigoroso della procedura di rinnovo. Osserva che:

  • l’approvazione iniziale è limitata nel tempo;
  • la domanda di rinnovo va presentata con largo anticipo;
  • la procedura di rinnovo è scandita da termini precisi nel regolamento di esecuzione n. 844/2012;
  • il meccanismo dell’articolo 17 è destinato a operare solo eccezionalmente, quando circostanze sopravvenute rendono probabile che la decisione di rinnovo non possa intervenire prima della scadenza.

Il Tribunale afferma che il "periodo sufficiente" di proroga deve essere determinato caso per caso, tenendo conto degli elementi indicati dall’articolo 17, terzo comma, e non può essere né inferiore né superiore a quanto necessario per concludere la procedura. La Commissione, invece, aveva adottato proroghe successive di durata limitata e ripetibile, senza una valutazione concreta delle fasi ancora da svolgere e senza considerare la durata complessiva del procedimento.

Principio di precauzione, celerità e limiti al potere della Commissione

La sentenza insiste sul fatto che il regolamento n. 1107/2009 attribuisce priorità alla tutela della salute umana, animale e dell’ambiente rispetto agli interessi economici o alla mera continuità del mercato. La proroga non può trasformarsi in una sostituzione surrettizia del rinnovo, né consentire il mantenimento sul mercato della sostanza per un periodo che ecceda sensibilmente quello dell’approvazione iniziale e del rinnovo previsto dal legislatore.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la dimossistrobina, classificata dalla Commissione come sostanza persistente e tossica e candidata alla sostituzione, era già stata prorogata sei volte; ciò aveva condotto a una durata complessiva di oltre sedici anni e tre mesi, ben oltre il periodo di tre anni previsto per la conclusione della procedura di rinnovo dal regolamento n. 844/2012. Da ciò deriva, secondo il Tribunale, che la Commissione ha disatteso il carattere provvisorio ed eccezionale del meccanismo di proroga.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale conclude che la decisione impugnata è viziata da errore di diritto e annulla la decisione della Commissione nella parte relativa alla dimossistrobina. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi di ricorso. La Commissione è condannata alle spese, mentre Parlamento, Consiglio e CropLife Europe sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitaridiritto ambientaleaccesso alla giustizia ambientaleriesame interno degli atti UEprincipio di precauzione

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