Tribunale, Sentenza T-366/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025. — YH contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità. — Causa T-366/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato l’opposizione della BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un gruppo bancario tedesco. Ha ritenuto corretto il calcolo del periodo di valutazione, la notificazione della decisione e l’uso della nota di valutazione distinta come elemento di contesto. Nel merito, ha respinto tutte le censure sulla nozione di partecipazione qualificata, sull’onorabilità/integrità, sulla competenza professionale, sulla Carta e sulla proporzionalità. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese della ricorrente.
Opposizione della BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e legittimità della valutazione su onorabilità, competenza e proporzionalità
La questione giuridica
Se la BCE abbia legittimamente opposto il proprio veto all’acquisizione indiretta, da parte della ricorrente, di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in particolare: i) se il periodo di valutazione e la notificazione della decisione fossero corretti; ii) se siano stati rispettati il diritto di essere ascoltata e l’obbligo di motivazione; iii) se la BCE abbia correttamente qualificato l’operazione come acquisizione di partecipazione qualificata; iv) se abbia correttamente applicato i criteri di onorabilità/integrità, competenza professionale, solidità finanziaria e requisiti prudenziali; v) se vi sia stata violazione della Carta e del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione della BCE: una notifica incompleta non fa decorrere il termine di valutazione, la BCE può notificare la decisione via e-mail, la motivazione era sufficiente e la nota di valutazione distinta, espressamente richiamata nella decisione, poteva essere considerata nel contesto dell’atto; inoltre, la BCE non ha commesso errori manifesti nel ritenere che la ricorrente acquisisse il controllo indiretto del bersaglio tramite una partecipazione qualificata, né nell’applicare i criteri di onorabilità/integrità e competenza professionale, anche tenendo conto dei legami con il marito e degli orientamenti comuni. La decisione non ha violato la Carta né il principio di proporzionalità, poiché era giustificata dall’obiettivo di tutela della gestione sana e prudente degli enti creditizi e della stabilità finanziaria.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 23 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articoli 85, 86 e 87 del regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Regolamento (UE) n. 910/2014
Opposizione della BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e legittimità della valutazione
La sentenza concerne un ricorso di annullamento proposto da YH contro la decisione della BCE del 5 maggio 2023 di opporsi all’acquisizione, da parte sua, di una partecipazione qualificata in un gruppo bancario tedesco. La controversia si inserisce nel quadro del meccanismo di vigilanza unico e del controllo prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate negli enti creditizi.
Fatti e iter procedurale
La ricorrente intendeva acquisire, tramite la MWB 1 e la Warburg Gruppe, una partecipazione indiretta nei c.d. bersagli, enti creditizi controllati da strutture societarie appartenenti alla famiglia del marito. La BCE ha ritenuto che l’operazione comportasse l’acquisizione di una partecipazione qualificata pari al 100% dei diritti di voto e del capitale del bersaglio e ha opposto il proprio veto per tre ragioni principali: difetto di onorabilità/integrità e di competenza professionale della ricorrente, insufficiente solidità finanziaria e inadeguatezza del progetto sotto il profilo della vigilanza prudenziale.
La ricorrente ha notificato il progetto alla BaFin nel novembre 2021. Dopo richieste di integrazione documentale e una successiva comunicazione completa, la BCE ha avviato la fase decisoria e, in esito al contraddittorio, ha adottato la decisione impugnata mediante messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023. La nota di valutazione distinta è stata poi trasmessa il 15 maggio 2023.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- la direttiva 2013/36/UE, segnatamente gli articoli 22 e 23, relativi alla notifica e alla valutazione delle partecipazioni qualificate;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi;
- il regolamento quadro MVU (regolamento (UE) n. 468/2014), in particolare sulle garanzie procedurali, sulla notifica delle decisioni e sul diritto di essere ascoltati;
- il regolamento (UE) n. 575/2013, per la definizione di partecipazione qualificata;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 17, 21, 41, 47 e 48;
- il regolamento (UE) n. 1093/2010, in relazione agli orientamenti dell’ABE;
- il regolamento (UE) n. 910/2014, per il profilo della firma elettronica qualificata.
Prima censura: termini procedurali, ricevibilità della notifica e notifica della decisione
Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui la BaFin avrebbe dovuto accusare ricevuta della notifica iniziale entro due giorni lavorativi anche se la notifica era incompleta. Ha chiarito che il termine di 60 giorni lavorativi decorre solo dall’avviso di ricevimento della notifica completa, cioè quando siano stati trasmessi anche i documenti richiesti dallo Stato membro ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
Ha inoltre escluso che il ritardo della BaFin nell’attivazione del procedimento potesse incidere sulla validità della decisione finale della BCE, poiché la violazione formale contestata non aveva carattere sufficientemente sostanziale né pregiudicava la situazione giuridica della ricorrente. Il Tribunale ha poi ritenuto corretto il calcolo del periodo di valutazione: la notifica completa si è perfezionata il 3 febbraio 2023, con decorrenza del termine dall’8 febbraio 2023 e scadenza il 5 maggio 2023.
Quanto alla notificazione della decisione BCE, il Tribunale ha stabilito che la BCE poteva validamente notificare l’atto via e-mail, anche in assenza di criteri formali elettronici previamente adottati ai sensi del regolamento quadro MVU. Ha rilevato, inoltre, che la ricorrente aveva effettivamente ricevuto la decisione e ne aveva preso conoscenza, sicché eventuali irregolarità formali della notifica non incidevano sulla legittimità dell’atto. La censura relativa all’autenticazione è stata respinta perché non vi erano elementi tali da mettere in dubbio la certezza del testo adottato.
Seconda censura: diritto di essere ascoltata e obbligo di motivazione
Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di essere ascoltata non fosse stato violato. La ricorrente aveva avuto accesso al progetto di decisione, al fascicolo e aveva presentato osservazioni prima dell’adozione dell’atto finale. La BCE aveva tenuto conto delle sue repliche e le aveva riscontrate nella nota di valutazione distinta, sicché la ricorrente era stata posta in condizione di difendere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi relativi all’asserita azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe.
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha affermato che la decisione impugnata conteneva già gli elementi di fatto e di diritto essenziali: la partecipazione qualificata, l’esistenza dell’azione concertata, i dubbi sull’onorabilità e sulla competenza professionale, la situazione finanziaria e le ragioni di vigilanza prudenziale. La nota di valutazione distinta, pur trasmessa successivamente, era espressamente richiamata nella decisione e faceva parte del contesto dell’atto, per cui poteva essere considerata ai fini del controllo di legittimità.
Terza censura: mancato esame dei fatti pertinenti
Il Tribunale ha ricordato che, in materia di vigilanza prudenziale, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti, inesattezze materiali o sviamento di potere.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la BCE avesse preso in considerazione elementi pertinenti per valutare l’onorabilità del marito della ricorrente e, per riflesso, l’integrità della stessa. La sentenza del Landgericht Bonn del 13 dicembre 2022 non era idonea a smentire tale valutazione, sia perché riguardava la responsabilità di un terzo, sia perché la valutazione prudenziale non coincide con l’accertamento penale. Quanto agli altri elementi, la ricorrente non aveva indicato in modo sufficientemente preciso quali fatti la BCE avrebbe trascurato o quali dati fossero divenuti obsoleti in modo decisivo.
Quarta censura: nozione di partecipazione qualificata
Il Tribunale ha confermato che la nozione di partecipazione qualificata è autonoma nel diritto dell’Unione e non può essere interpretata in modo restrittivo, pena l’elusione del controllo prudenziale. Ha condiviso l’impostazione della BCE secondo cui, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe acquisito indirettamente il controllo del bersaglio tramite l’attribuzione integrale dei diritti di voto nella catena partecipativa.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto plausibile la conclusione della BCE circa l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, basata su vari elementi: patto parasociale o meccanismi statutari assimilabili, legami familiari, rapporti tra società del gruppo, fonti di finanziamento e modelli di voto passati. Le contestazioni della ricorrente non erano sufficienti a privare di plausibilità tali valutazioni né a dimostrare un errore manifesto.
Quinta censura: criteri di onorabilità/integrità, competenza professionale e solidità finanziaria
Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 23 della direttiva 2013/36/UE, letto alla luce degli orientamenti comuni, consente di includere la competenza professionale nella valutazione dell’onorabilità del candidato acquirente. Ha quindi confermato che la BCE poteva legittimamente esigere un livello di competenza gestionale e tecnica più elevato in presenza di un’acquisizione di controllo di una banca.
Sul piano fattuale, il Tribunale ha ritenuto non manifestamente erronea la conclusione della BCE secondo cui la ricorrente, pur avendo titoli accademici e un passato professionale, non disponeva di esperienza bancaria, non aveva esercitato attività professionale negli ultimi sedici anni e non aveva dimostrato capacità adeguate per una partecipazione di controllo in un ente creditizio.
Quanto all’integrità/onorarabilità, il Tribunale ha riconosciuto che la BCE poteva prendere in considerazione anche la reputazione di un terzo strettamente legato al candidato acquirente, come il marito della ricorrente. Ha ritenuto che i dubbi derivanti dalla vicenda com/ex, dalla valutazione prudenziale del 2019 e dagli elementi relativi all’influenza finanziaria e personale del marito sulla ricorrente fossero pertinenti ai fini della valutazione ex ante richiesta dalla normativa bancaria. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che la BCE si fosse basata su meri sospetti penali o su fatti non più attuali in modo tale da viziarne il ragionamento.
Poiché il criterio di onorabilità era già sufficiente a giustificare l’opposizione, il Tribunale ha ritenuto inutile esaminare ulteriormente gli altri criteri di valutazione dedotti.
Sesta censura: violazione della Carta dei diritti fondamentali
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per difetto di sufficiente specificità, la censura fondata sull’articolo 21 della Carta relativa alla discriminazione.
Ha poi respinto le doglianze relative agli articoli 7, 9 e 33 della Carta, osservando che la BCE non aveva fondato la decisione unicamente sul matrimonio o sul genere della ricorrente, ma su un insieme di fattori oggettivi, tra cui la mancanza di competenza professionale e il rischio di influenza del marito. In relazione all’articolo 48, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non poteva invocare la presunzione di innocenza e i diritti della difesa del marito, trattandosi di diritti soggettivi altrui.
Quanto al diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta, il Tribunale ha riconosciuto che esso può subire restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale. Nel caso di specie, il divieto di acquisizione perseguiva l’obiettivo di tutela della stabilità del sistema bancario e non costituiva un’ingerenza sproporzionata o lesiva della sostanza stessa del diritto.
Settima censura: proporzionalità
Il Tribunale ha ritenuto che la BCE avesse effettuato un’analisi di proporzionalità adeguata, spiegando gli obiettivi perseguiti e valutando la proposta alternativa formulata dalla ricorrente, che prevedeva l’esercizio dei diritti di voto con un mandatario per un anno. Tale soluzione è stata giudicata insufficiente e non idonea a rimuovere i dubbi prudenziali.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva proposto un’operazione alternativa concreta e che la BCE non era tenuta ad autorizzare l’acquisizione con riserva di ulteriori misure prudenziali, soluzione non prevista dal quadro normativo applicabile. Non è stato quindi ravvisato alcuno sviamento di potere né violazione del principio di proporzionalità.
Dispositivo
Poiché tutti i motivi di ricorso sono stati respinti, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato YH alle spese del giudizio, incluse quelle sostenute dalla BCE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-623/22
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-412/22
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-94/23
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-367/23
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-565/23
- Sentenza · 19 nov 2025Tribunale, Sentenza T-1122/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →