Tribunale, Sentenza T-565/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025. — Aurelia Stiftung contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. — Causa T-565/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva respinto la richiesta di riesame interno presentata da Aurelia Stiftung contro la proroga dell’approvazione del glifosato. La censura accolta riguarda l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009: la Commissione avrebbe dovuto verificare in concreto se il ritardo nella procedura di rinnovo fosse davvero sfuggito al controllo del richiedente. Il Tribunale respinge anche le eccezioni di irricevibilità e riconosce alla ricorrente la legittimazione ad agire nell’ambito del regolamento di Aarhus.
Annullamento del rigetto del riesame interno della proroga dell’approvazione del glifosato per errata interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sul requisito dei ritardi "sfuggiti al controllo" del richiedente.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel respingere una richiesta di riesame interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, abbia correttamente applicato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel ritenere che i motivi del ritardo nella procedura di rinnovo dell’approvazione del glifosato sfuggissero al controllo del richiedente; in particolare, se fosse necessario svolgere una verifica concreta del ruolo del richiedente nel ritardo e se l’eventuale contributo di altri soggetti escludesse tale requisito.
Principio di diritto
L’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva è legittima solo se la Commissione effettua un esame concreto e oggettivo delle cause del ritardo e verifica che tale ritardo sia indipendente dal comportamento del richiedente, il quale deve aver agito con diligenza; non è sufficiente affermare in modo astratto che la domanda fosse ricevibile o che il ritardo dipendesse anche da altri fattori o da altri soggetti. Pertanto, avendo omesso tale verifica concreta, la Commissione ha erroneamente respinto la richiesta di riesame interno e la decisione è stata annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 11 TFUE
- Articolo 114, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 191 TFUE
- Articolo 192, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Proroga dell’approvazione del glifosato e rigetto del riesame interno
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un’associazione ambientalista contro la decisione della Commissione che aveva respinto la sua richiesta di riesame interno della proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato. Il Tribunale si pronuncia nell’ambito del sistema di controllo degli atti amministrativi in materia ambientale previsto dal regolamento (CE) n. 1367/2006.
Fatti e contesto normativo
Il glifosato era stato inizialmente approvato nel 2001 ed era poi confluito nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e la procedura di approvazione e rinnovo delle sostanze attive. Prima del rinnovo definitivo, il periodo di approvazione era stato prorogato più volte sulla base dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, in ragione di ritardi nella procedura di valutazione.
Nel caso di specie, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364, la Commissione aveva prorogato l’approvazione del glifosato fino al 15 dicembre 2023. Aurelia Stiftung aveva quindi chiesto il riesame interno di tale regolamento ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006; la Commissione aveva respinto la richiesta con decisione del 3 luglio 2023.
Interesse ad agire e ricevibilità
La Bayer Agriculture sosteneva che il ricorso fosse divenuto privo di interesse dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660, con cui il glifosato era stato nuovamente rinnovato fino al 15 dicembre 2033. Il Tribunale respinge tale tesi: la decisione impugnata non era stata ritirata e l’oggetto del ricorso restava distinto da quello della successiva richiesta di riesame relativa al nuovo regolamento.
Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui permane interesse ad agire quando l’illegittimità dedotta può riprodursi in futuro. Ciò accade nel caso di specie, perché l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 potrebbe essere reiterata dalla Commissione in future procedure analoghe.
Quanto alla ricevibilità, il Tribunale riconosce che Aurelia Stiftung soddisfa i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1367/2006: il suo statuto mostra che tra i suoi obiettivi primari figurano la tutela dell’ambiente e la protezione della natura, e la nozione di "diritto ambientale" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), è ampia e non limitata alla protezione dell’ambiente naturale in senso stretto.
Il secondo motivo: interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009
Il motivo accolto riguarda la corretta lettura dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, secondo cui la proroga è possibile quando, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l’approvazione rischia di scadere prima della decisione sul rinnovo.
Il Tribunale osserva che le versioni linguistiche della disposizione non sono perfettamente coincidenti: alcune parlano di ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, altre di circostanze fuori dal suo controllo. Perciò l’interpretazione deve essere ricavata dalla finalità e dal contesto della norma.
Ragionamento della Corte: analisi concreta del ruolo del richiedente
Il Tribunale colloca l’articolo 17 nel sistema del regolamento n. 1107/2009, che prevede approvazioni e rinnovi limitati nel tempo per assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente, in applicazione del principio di precauzione.
Sottolinea poi che il produttore, e poi il richiedente il rinnovo, è un attore centrale della procedura: presenta la domanda, i fascicoli supplementari, fornisce ulteriori informazioni, presenta osservazioni e partecipa alle diverse fasi istruttorie. Proprio per questo il legislatore ha subordinato la proroga al fatto che il ritardo sia realmente estraneo al suo controllo.
Da qui la conseguenza decisiva: la Commissione deve effettuare una verifica oggettiva e concreta delle ragioni del ritardo, accertando se il richiedente abbia diligentemente rispettato le regole applicabili e se il ritardo sia indipendente dai suoi comportamenti. Non è invece sufficiente un approccio astratto o meramente formale basato sulla sola ricevibilità della domanda o sul fatto che altri soggetti abbiano contribuito al ritardo.
Il Tribunale precisa anche che il richiedente può avere contribuito al ritardo, pur rispettando i termini formali, ad esempio quando la qualità dei dati forniti sia insufficiente. Ne deriva che la Commissione non può escludere automaticamente ogni ruolo del richiedente solo perché la procedura è complessa o perché la valutazione richiede tempo alle autorità.
Errore della Commissione nella decisione impugnata
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la Commissione si è limitata a richiamare la complessità della valutazione, il volume delle informazioni, le richieste integrative e il fatto che la domanda fosse stata dichiarata ricevibile. Tuttavia, non ha verificato in concreto la natura delle eventuali lacune nei dati, la pertinenza delle informazioni mancanti e l’impatto del comportamento del richiedente sulla durata della procedura.
Secondo il Tribunale, questa impostazione è giuridicamente errata perché svuota di contenuto la condizione prevista dall’articolo 17 e altera l’equilibrio voluto dal legislatore, a vantaggio del richiedente, in un ambito in cui deve prevalere l’obiettivo di elevata protezione della salute e dell’ambiente.
Dispositivo
Il Tribunale accoglie il secondo motivo e, senza esaminare gli altri, annulla la decisione della Commissione che aveva respinto la richiesta di riesame interno. La Commissione è condannata alle spese, mentre Bayer Agriculture sopporta le proprie.
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