Ordinanza n. 12/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, portante divieto per il ricorrente di accedere “per mesi sei (6) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze delle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze ubicate nel comune di Genova e presenti nell’area del centro cittadino compresa tra l’asse viario di Largo Zecca, Piazza della Nunziata e Piazza Principe e la zona sottostante delimitata verso mare da Piazza della Commenda, Via Gramsci e Piazza San Giorgio (vedasi planimetria allegata costituente parte integrante del presente provvedimento) nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 04.00”; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto questorile di accesso e stazionamento, per sei mesi e nella fascia oraria 20:00-04:00, in una zona del centro di Genova comprendente aree e pertinenze del trasporto pubblico locale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del divieto adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017. Ha dedotto, da un lato, l’assenza del presupposto della pericolosità, sostenendo di non avere partecipato alla rissa verificatasi su un autobus della linea urbana, ma di esserne stato vittima; dall’altro, ha lamentato il pregiudizio derivante dalla misura rispetto all’attività da lui svolta. Dagli accertamenti di polizia, fondati sulle sommarie informazioni raccolte da passeggeri e conducente, risultava invece il coinvolgimento del ricorrente, all’epoca minorenne, in una rissa con altri giovani, con lesioni ad alcune persone, grave turbamento dei passeggeri e interruzione del servizio da parte dell’autista.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto il provvedimento prima facie legittimo, poiché il ricorrente era stato denunciato per il delitto di rissa, commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di una struttura di trasporto pubblico locale, e la condotta aveva concretamente posto in pericolo la sicurezza pubblica, coinvolgendo i passeggeri e costringendo il conducente a interrompere il servizio e a chiamare le forze dell’ordine. Il giudice ha valorizzato la natura preventiva della misura e il conseguente grado attenuato dell’apparato probatorio richiesto rispetto al procedimento penale. Ha inoltre ritenuto proporzionata la limitazione, in quanto circoscritta a una zona puntualmente individuata, limitata a sei mesi e operante soltanto nella fascia notturna tra le 20:00 e le 04:00; tali modalità non risultavano incompatibili con l’attività del ricorrente, salva la possibilità di chiedere specifiche modalità applicative compatibili con mobilità, salute e lavoro. Quanto al periculum, il ricorrente non aveva allegato uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione separata.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017
denunciati; modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto; dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza
La disposizione consente al Questore di vietare, per un periodo fino a dodici mesi, l’accesso a determinate infrastrutture e relative pertinenze ai soggetti denunciati per i reati indicati dalla norma quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza. Trattandosi di misura preventiva, è sufficiente un apparato probatorio attenuato rispetto a quello richiesto in sede penale; le modalità applicative devono comunque essere compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione della misura preventiva prevista dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, la denuncia per uno dei reati contemplati dalla disposizione, unita alla riferibilità della condotta a un’infrastruttura o pertinenza del trasporto pubblico locale e alla possibilità di derivarne un pericolo per la sicurezza, può integrare il presupposto del divieto di accesso.
- La natura preventiva del divieto di accesso consente all’amministrazione di fondare la valutazione di pericolosità su un apparato probatorio attenuato rispetto a quello richiesto per l’accertamento della responsabilità penale, purché gli elementi istruttori siano concreti e coerenti.
- La limitazione di accesso è prima facie proporzionata quando sia delimitata a una zona specificamente individuata, abbia durata contenuta e operi soltanto in una fascia oraria determinata, senza risultare incompatibile con le esigenze di lavoro, mobilità e salute del destinatario.
- In sede cautelare, la mancata allegazione di uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impedisce l’accoglimento della domanda di sospensione, anche qualora il ricorrente contesti la ricostruzione dei fatti.
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