Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24534/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, rigettando l'opposizione avverso il decreto del PM di restituzione, aveva comunque disposto il dissequestro e la restituzione di una stele funebre in marmo in favore della Repubblica di Turchia. La ricorrente sosteneva ultrapetizione e che il GIP avrebbe dovuto limitarsi a decidere sull'opposizione al decreto di rigetto, mantenere il sequestro e, in presenza di contestazione di proprietà, rimettere la questione al giudice civile competente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. La Corte ha ritenuto illegittimo che il GIP avesse disposto la restituzione del bene a terzi (Repubblica di Turchia) sulla base di mere presunzioni sulla provenienza, anziché ripristinare lo status quo ante o, in presenza di controversia sulla proprietà, mantenere il sequestro e rimettere gli atti al giudice civile competente.

Norme richiamate

  • art. 263 co. 5 c.p.p.

    Prevede i rimedi avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; richiamata per contestare la decisione del GIP relativa all'opposizione al decreto del PM

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 35370/2006; Sez. 2, n. 46651/2012; Sez. 2, n. 43424/2003; Sez. 2, n. 38418/2015; Sez. 2, n. 49530/2019; Sez. 3, n. 19674/2022)

    Principi consolidati secondo i quali il sequestro probatorio ha natura istruttoria e, cessata la sua utilità, il bene deve essere restituito al soggetto cui era stato sottratto salvo che sussista una controversia sulla proprietà; in caso di contestazione sulla titolarità il giudice penale deve mantenere il sequestro e rimettere la questione al giudice civile competente, non potendo decidere la controversia civile in sede penale

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è finalizzato all'istruttoria: quando non è più necessario per le indagini o per il processo il bene deve essere restituito al soggetto cui era stato sottratto, ripristinando lo status quo ante.
  • Se esiste una contestazione sulla proprietà del bene, il giudice penale non deve restituire il bene a terzi né decidere la controversia di merito: deve mantenere il sequestro e rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado, anche se la lite civile non è ancora formalmente pendente.
  • Il giudice penale non può basare la restituzione a favore di un terzo su mere presunzioni circa la provenienza o l'illiceità dell'esportazione: occorrono elementi tali da escludere dubbi sulla titolarità o sulla illiceità dell'acquisto.
  • L'ultrapetizione (decidere oltre o al di fuori dell'oggetto dell'impugnazione) è vietata: nel giudizio sull'opposizione al decreto di rigetto il giudice deve rimanere nel perimetro della questione proposta e non anticipare la soluzione di questioni civili relative alla proprietà.
  • In caso di dubbi sulla legittimità del possesso dell'attuale detentore, l'onere della prova e la risoluzione della controversia di proprietà rimangono materia per il giudice civile, salvo che dagli atti emerga con certezza la illiceità dell'acquisto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.