Sentenza n. 2363/2026 - Milano, Sezione 1
in punto OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 695-2025 - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZ. LAVORO PER RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 695/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e aveva riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alle spese di lite. Il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 21 luglio 2025, non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione al Ministero, l'inadempimento dell'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione può avvenire mediante ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
La disposizione è stata disapplicata dal giudice del lavoro, secondo il titolo posto in esecuzione, per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
Il titolo esecutivo ha ravvisato una violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla Carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare entro un termine determinato tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al comando giudiziale.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'esercizio dell'azione esecutiva e per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, incaricato di adottare gli atti e compiere le operazioni necessarie all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
- Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza; ove i difensori si dichiarino antistatari, la condanna può essere disposta con distrazione delle spese in loro favore.
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