Cassazione Civile, Ordinanza n. 27547/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una struttura alberghiera a 4 stelle. La società aveva presentato Docfa indicando una rendita inferiore; l'Ufficio aveva invece attribuito una rendita più elevata. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della società e fissato una rendita intermedia; in appello la CTR aveva confermato la rideterminazione, valorizzando anche la precedente sentenza passata in giudicato sul medesimo immobile e rilevando che la variazione catastale del 2018 consisteva soltanto nello stralcio di alcune aree di corte, senza emergere elementi incrementativi che giustificassero l'aumento della rendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., perché la CTR avrebbe illegittimamente esteso gli effetti di un giudicato esterno; 2) violazione del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non avrebbe considerato che non vi era stata una diversa valutazione dei fatti, ma solo una diversa valutazione tecnica degli elementi già noti, e perché avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova. La resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che le dedotte sopravvenienze erano state prospettate dall'Agenzia in modo apodittico e che, comunque, nelle controversie sul classamento DOCFA l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore rendita grava sull'Amministrazione, salvo la facoltà del contribuente di contrastare la pretesa. Ha inoltre rilevato che le censure dell'Ufficio miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione; ha poi evidenziato che operava la doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese e, trattandosi di definizione conforme alla proposta del consigliere, anche al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., compresa la somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato in relazione al giudicato esterno, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito non ha illegittimamente esteso gli effetti del giudicato oltre i suoi limiti.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
normativa sul procedimento DOCFA e sulla rettifica del classamento; la Corte ribadisce che, in caso di rettifica della rendita, l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto posti a base della maggiore pretesa.
art. 2697 c.c.
anche in combinato disposto
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; nel caso concreto tale errore non è stato riscontrato.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
norme di legittimità invocate per dedurre violazione di legge e vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del d.m. 701/1994 e dell'art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
nel caso di doppia conforme limita il sindacato in cassazione sul vizio di motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
le regole sui limiti al sindacato per vizio motivazionale si applicano anche al ricorso avverso sentenza della CTR.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte vi applica la disciplina dell'abuso del processo/lite temeraria, condannando la ricorrente a una somma in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato alla ricorrente, poiché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022
richiamato come fonte della nuova disciplina dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Massime di principio
- Nelle controversie sul classamento catastale instaurate a seguito di procedura DOCFA, quando l'Ufficio rettifica la rendita proposta dal contribuente, grava sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementi di fatto che giustificano la maggiore rendita attribuita.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge, quando la censura concerne in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso se il ricorrente non indica che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando emergano i presupposti dell'abuso del processo.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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