Cassazione Penale, Sentenza n. 17327/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata lamentando la violazione dell'art. 143 c.p.p. e del diritto di difesa per la mancata nomina di un interprete. Sosteneva che, già nell'interrogatorio di convalida, aveva dichiarato di non comprendere e non sapersi esprimere in lingua italiana e aveva ripetutamente richiesto un interprete, richiesta respinta dal giudice richiamando un verbale di identificazione secondo cui l'indagato parlerebbe e comprenderebbe l'italiano e osservando che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia. La difesa lamentava anche la mancata traduzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ricordato che l'art. 143 c.p.p. riconosce al non conoscente la lingua italiana il diritto all'interprete e che l'omissione di nominarlo comporta nullità degli atti inerenti l'imputato (nullità a "regime intermedio"). Pur precisando che il diritto sussiste se l'imputato dichiara o dimostra di non conoscere l'italiano, nel caso concreto dagli atti risultavano ripetute richieste dell'imputato e dichiarazioni di non comprensione anche di elementi essenziali (es. generalità). Non vi erano elementi idonei a desumere la conoscenza dell'italiano (la nomina del difensore non basta). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Taranto in diversa composizione per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per comprendere l'accusa e seguire gli atti processuali; impone all'autorità l'obbligo di nominarlo a pena di nullità degli atti relativi all'imputato che non conosce l'italiano.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La nullità per mancata assistenza dell'imputato rientra nelle nullità previste dall'art. 178 e determina la conseguente invalidità degli atti interessati.
art. 179, primo comma, cod. proc. pen.
La nullità per omessa nomina dell'interprete non è assoluta e insanabile in ogni caso, ma è qualificata come nullità a regime intermedio: può essere rilevata d'ufficio ma non può essere eccepita dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (o, se verificatasi nel giudizio, dopo la deliberazione del grado successivo).
Trattati internazionali vincolanti per l'Italia
Richiamati per confermare il diritto dell'imputato straniero all'assistenza di un interprete e l'obbligo nazionale di garantirne la nomina quando necessario.
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara di non comprendere l'italiano il giudice è obbligato a nominare un interprete: l'omissione può determinare la nullità degli atti processuali rilevabile fino ai limiti delle "nullità a regime intermedio".
- La semplice presenza di un verbale di identificazione che indichi che il fermato "parla/compone e comprende l'italiano" o la nomina di un difensore di fiducia non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la necessità dell'interprete, specie se l'imputato ripete la richiesta o dichiara l'incapacità di comprendere anche domande elementari.
- La nullità per mancata nomina dell'interprete è rilevabile d'ufficio e può condurre all'annullamento degli atti e alla ripetizione del giudizio, ma va fatta valere nei termini stabiliti (non oltre la deliberazione della sentenza del grado interessato/degli eventuali gradi successivi, secondo i limiti delle nullità a regime intermedio).
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare tempestivamente e con chiarezza le difficoltà linguistiche (dichiarazioni in udienza, richieste formali, elementi probatori), poiché la prova della mancata comprensione è centrale per ottenere l'interprete.
- Se è contestata anche la mancata traduzione di atti decisivi (es. sentenza di primo grado), va valutato se tale omissione abbia effettivamente impedito l'esercizio della difesa: se sussiste tale impedimento può concorrere all'annullamento degli atti.
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