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Parere

Parere n. 150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Giulia Benedettini, Matilde Benedettini e Ilaria Spina contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi di Pisa e nei confronti di Davide Puccinelli e Benedetta Nerli per l’annullamento per l'annullamento della graduatoria nominale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014-2015, pubblicata il 12 maggio 2014 sul sito Internet <http://accessoprogrammato.miur.it>, nella parte in cui le ricorrenti non sono state collocate in posizione utile per l'ammissione ai corsi predetti presso l'Università degli Studi di Pisa e/o presso le altre Università elencate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso programmato ai predetti corsi di laurea di ogni altro atto connesso, presupposto c consequenziale, nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti di essere ammesse ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e protesi dentaria per l'anno accademico 2014-2015 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della loro esclusione dalla graduatoria nominale pubblicata in data 12 maggio 2014 sul sito Internet <http://accessoprogrammato.miur.it> , mediante la condanna in forma specifica, in applicazione dell'art. 30, comma 2, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), all'adozione del tempestivo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

Giustizia amministrativa201402645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Graduatoria nominale del concorso nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014-2015, nella parte in cui le ricorrenti non sono state collocate in posizione utile.

Esito

ESTINZIONE

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nominale pubblicata il 12 maggio 2014, deducendo illegittimità della procedura selettiva relativa all’accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Le censure riguardavano il rispetto del principio di anonimato della prova, la legittimità dei quesiti somministrati e lo svolgimento della prova in un tempo inferiore a quello previsto dalla normativa. È stata inoltre domandata l’ammissione ai corsi e il risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica. Nel corso del procedimento, una ricorrente ha rinunciato all’immatricolazione ed è decaduta dalla graduatoria; le altre due, ammesse con riserva in esecuzione della tutela cautelare, hanno completato il corso di studi e conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 23 maggio 2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso limitatamente alla ricorrente rinunciataria, per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle altre due ricorrenti, ha ritenuto cessata la materia del contendere in applicazione del principio del consolidamento: dopo l’ammissione con riserva ottenuta in sede cautelare, esse hanno completato gli studi e conseguito la laurea, dimostrando a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare. È stata inoltre valorizzata l’assenza di un interesse delle amministrazioni resistenti a invalidare il percorso accademico ormai concluso. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Ricorrente rinunciataria - sopravvenuta carenza di interesse

Per la ricorrente decaduta dalla graduatoria a seguito della rinuncia all’immatricolazione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrenti laureate - principio del consolidamento

Per le ricorrenti ammesse con riserva e successivamente laureate in Medicina e Chirurgia, il completamento degli studi dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che il test di ammissione mirava a verificare; tale situazione determina la cessazione della materia del contendere.

Assenza di interesse delle amministrazioni alla invalidazione del percorso accademico

Non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai completato dalle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    condanna in forma specifica

    La norma è richiamata dalle ricorrenti quale fondamento della domanda di ammissione ai corsi mediante reintegrazione in forma specifica.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la rinuncia all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
  • Quando un candidato, ammesso con riserva in esecuzione della tutela cautelare, completa il corso di studi e consegue il titolo di laurea, il percorso accademico può consolidarsi, determinando la cessazione della materia del contendere, poiché il conseguimento del titolo dimostra a posteriori il possesso delle capacità e idoneità che la prova selettiva era diretta a verificare.
  • Il consolidamento del percorso accademico può essere riconosciuto anche in assenza di una decisione definitiva sulla legittimità della procedura di ammissione, quando l’amministrazione resistente non abbia un interesse concreto all’invalidazione degli studi compiuti e del titolo conseguito.

Impugnazione della graduatoria per l’accesso a Medicina

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da tre candidate contro la graduatoria nominale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014-2015. Le ricorrenti contestavano la mancata collocazione in posizione utile presso l’Università degli Studi di Pisa e presso le altre sedi indicate nella domanda.

Censure dedotte

Le ricorrenti avevano contestato diversi profili della procedura selettiva:

  • violazione del principio di anonimato della prova;
  • illegittimità dei quesiti somministrati;
  • svolgimento della prova in un tempo inferiore a quello normativamente previsto.

Oltre all’annullamento della graduatoria, era stata chiesta l’ammissione ai corsi di laurea e il risarcimento dei danni, anche mediante condanna dell’amministrazione alla reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

Sviluppo del procedimento

L’istanza cautelare era stata accolta, con ammissione temporanea delle ricorrenti alla frequenza dei corsi di Medicina e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Una delle ricorrenti non aveva tuttavia confermato l’interesse all’immatricolazione entro il termine previsto ed era successivamente risultata decaduta dalla graduatoria per rinuncia.

Le altre due ricorrenti, ammesse con riserva, hanno proseguito il percorso universitario e hanno conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 23 maggio 2023. Nel 2023 sono stati trasmessi al Consiglio di Stato i diplomi di laurea, la documentazione relativa all’iscrizione, gli esami superati, i crediti formativi e l’iscrizione all’Albo dei Medici.

Valutazioni sulla ricorrente rinunciataria

Il Collegio ha ritenuto che, nei confronti della ricorrente rinunciataria e decaduta dalla graduatoria, fosse venuto meno l’interesse alla decisione. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Consolidamento del percorso accademico

Per le altre due ricorrenti, il Consiglio di Stato ha applicato il principio del cosiddetto consolidamento. Il completamento degli studi e il conseguimento della laurea hanno dimostrato, sia pure a posteriori, il pieno possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare.

Il parere richiama, in termini conformi, il parere della Sezione I n. 1436/2024 e le sentenze della Sezione VII del 14 aprile 2022, nn. 2856 e 28159, nonché la sentenza della Sezione VII del 27 aprile 2022, n. 3357. In quest’ultima prospettiva, è stata considerata anche l’assenza di un interesse concreto delle amministrazioni resistenti a invalidare il percorso accademico ormai completato.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative all’anonimato della prova, ai quesiti e alla durata del test, poiché la sopravvenuta evoluzione delle situazioni individuali ha reso non più attuale la decisione. Il parere conclusivo è nel senso della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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