Cassazione Penale, Sentenza n. 41662/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marco Maimone deduce un unico motivo: violazione dell'art. 525 c.p.p. per mancata corrispondenza tra i nomi dei giudici indicati nell'intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale di udienza, con violazione del principio di immutabilità del giudice. Enzo Rosario Trapani propone due motivi: il primo identico a quello di Maimone (mancata corrispondenza e violazione dell'immutabilità del giudice); il secondo censura l'omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del delitto contestato in quello di falso in scrittura privata (oggi depenalizzato) o, in subordine, nella ipotesi di delitto tentato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto alle difformità tra intestazione della sentenza e verbale, la Corte ha ritenuto che si tratti di un errore materiale emendabile: prevalgono le risultanze del verbale, che fa fede fino a querela di falso, e non sussiste nullità. Sul secondo motivo di Trapani la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità, ritenendo che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente il rigetto della riqualificazione del reato e l'esclusione del tentativo (il delitto si perfeziona con l'errore dell'operatore, perciò il tentativo non è configurabile). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
La norma dispone la regola sulla composizione del collegio e sull'immutabilità del giudice; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la discrepanza tra intestazione e verbale costituisca un errore materiale emendabile, non una violazione insuscettibile di sanatoria quando il verbale chiarisce la reale composizione del collegio.
art. 494 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto contestato alla difesa; la Corte ha confermato che gli elementi materiali e psicologici del reato sono sussistenti nella fattispecie esaminata, essendosi realizzato l'errore dell'operatore a seguito dell'allegata falsificazione degli assegni.
principio probatorio del verbale di udienza
Il verbale di udienza "fa fede fino a querela di falso": in caso di contrasto tra verbale e intestazione della sentenza prevalgono le risultanze del verbale, che attestano la composizione effettiva del collegio e la partecipazione alla deliberazione.
Massime di principio
- Una discrepanza formale tra l'intestazione della sentenza e il verbale di udienza è spesso considerata errore materiale e può essere corretta, perché il verbale ha valore probatorio prioritario fino a querela di falso.
- Per far valere la nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice è necessario dimostrare che la composizione reale del collegio è incerta o che il verbale non chiarisca la partecipazione: errori meramente formali non comportano nullità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale: riproduzioni generiche o reiterazioni delle stesse censure già disattese possono essere dichiarate inammissibili per carenza di specificità.
- Quando la fattispecie si perfeziona con l'induzione in errore di un terzo (es. operatore di sportello), l'evento si realizza al momento dell'errore e non è configurabile il tentativo se l'errore si è effettivamente verificato.
- In sede di impugnazione è decisivo il confronto tra documenti processuali (verbale, sentenza): la prevalenza del verbale tutela la certezza della prova documentale e limita la rilevanza delle mere inesattezze formali nella redazione della sentenza.
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