Sentenza n. 6561/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’ottemperanza della sentenza di questo Tar – Roma Sezione IV bis, n. 14261 /24 pubblicata il 12.07.2024, comunicata in pari data, non appellata, con cui è stata accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 14 luglio 2022 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 005/36/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza del TAR che aveva accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 14261/2024, non appellata, che aveva accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero su un'istanza del 14 luglio 2022 volta al riconoscimento, ai sensi della direttiva 005/36/CE, del titolo conseguito all'estero per l'insegnamento su posto di sostegno, anche in vista della partecipazione ai percorsi INDIRE previsti dal d.l. n. 71/2024. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato l'atto con cui la ricorrente aveva rinunciato all'istanza di riconoscimento. Tale rinuncia ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente all'ottemperanza della sentenza relativa proprio a quell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all'istanza di riconoscimento ha eliminato l'interesse concreto e attuale a ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva accertato il silenzio dell'Amministrazione su tale istanza. Il Collegio ha richiamato un precedente analogo del Consiglio di Stato, secondo cui la rinuncia all'istanza di riconoscimento determina il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, il difetto di interesse è derivato dalla rinuncia all'istanza amministrativa cui si riferiva la sentenza da ottemperare.
art. 74 c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe quale base processuale del giudizio di ottemperanza, senza che il testo sviluppi una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa cui si riferisce la sentenza da eseguire determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, quando elimina l'utilità concreta e attuale dell'esecuzione del giudicato.
- Il sopravvenuto difetto di interesse derivante dalla rinuncia all'istanza amministrativa deve essere dichiarato con pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'interesse all'ottemperanza deve permanere fino alla decisione e deve riguardare un'utilità concreta e attuale conseguibile attraverso l'esecuzione della sentenza.
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