Sentenza n. 1922/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento sulla realizzazione del parco eolico "Portella", espresso nell’ambito del procedimento di VIA e PAUR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il parere favorevole della Soprintendenza, deducendo difetto di istruttoria e violazione della normativa in materia di valutazione ambientale per l’insufficiente esame degli impatti cumulativi con altri impianti eolici e per l’inadeguatezza delle analisi paesaggistiche e delle fotosimulazioni. Ha inoltre lamentato l’omesso aggiornamento della documentazione paesaggistica dopo le modifiche progettuali, l’inadeguatezza dell’istruttoria, la contraddittorietà del parere favorevole rispetto ai precedenti pareri negativi della stessa Soprintendenza e la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, poiché gli avvisi non avrebbero rappresentato adeguatamente le modifiche progettuali e i relativi impatti. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che il parere fosse un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, destinato a confluire nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi costituente il PAUR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Ha distinto la legittimazione dall’interesse a ricorrere. Quanto alla legittimazione, ha riconosciuto che il Comune, quale ente esponenziale della comunità insediata e titolare degli interessi pubblici relativi al territorio, è legittimato a impugnare atti incidenti sull’assetto urbanistico, ambientale e paesaggistico comunale; la partecipazione alla conferenza di servizi o la mancata formulazione di un dissenso qualificato non escludono tale legittimazione. Quanto all’interesse, il Collegio ha rilevato che l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 concentra gli effetti finali del procedimento nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il PAUR e comprende la VIA e gli altri titoli abilitativi. Il parere della Soprintendenza, pur provenendo dall’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, costituisce un apporto istruttorio endoprocedimentale e non produce, di regola, autonoma efficacia lesiva. In assenza del provvedimento conclusivo o della prova di una specifica e autonoma lesività del parere, manca un interesse attuale e concreto all’impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto
Nel procedimento PAUR, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è l’atto nel quale si concentra la volontà provvedimentale finale e dal quale derivano gli effetti conclusivi; i pareri e gli assensi acquisiti durante il procedimento sono normalmente atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività.
artt. 14-ter e 14-quater l. 241/1990
Le disposizioni disciplinano le modalità di formazione della volontà amministrativa nella conferenza di servizi, ma non derogano ai principi generali sulla legittimazione processuale del Comune.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e l’atto dal quale derivano gli effetti finali del procedimento.
- I pareri e gli atti di assenso resi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, inclusi quelli dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, hanno ordinariamente natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili, salvo che sia dimostrata una loro specifica e autonoma lesività.
- In assenza della determinazione conclusiva del procedimento PAUR o della prova di un’autonoma lesività dell’atto endoprocedimentale, il ricorso per annullamento è inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto.
- Il Comune, quale ente esponenziale della comunità insediata sul proprio territorio, è legittimato a impugnare gli atti amministrativi suscettibili di incidere sull’assetto urbanistico, ambientale o paesaggistico comunale; tale legittimazione non viene meno per la partecipazione alla conferenza di servizi né per la mancata formulazione di un dissenso qualificato.
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