Sentenza del 15/07/2016 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTO COMPLESSO - Imposta di registro - Cessione di un immobile in comproprietà - Ripartizione del prezzo tra i venditori - Unica manifestazione di volontà - Atto complesso - Unica tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa vendita è stata qualificata come un negozio complesso e non come due negozi collegati o autonomi. Di conseguenza, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986 e l'atto deve essere assoggettato a un'unica tassazione, anziché a una doppia imposizione riferita alle singole cessioni dei comproprietari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, della vendita di un immobile posseduto in comunione dei beni da due coniugi. L'Amministrazione sosteneva, o comunque veniva in rilievo, la possibilità di considerare la ripartizione del prezzo tra i due venditori come indice di due distinti negozi collegati, da tassare separatamente ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. 131/1986. È stato invece ritenuto decisivo che i coniugi avessero manifestato una volontà comune di alienare l'intera proprietà a un unico acquirente, per un prezzo complessivo concordato a corpo. La mera indicazione delle rispettive quote di prezzo non modifica l'unitarietà dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Gli atti che contengono più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre sono soggetti all'imposta ciascuno per sé.
La norma si applica quando un unico documento contiene più negozi autonomi e non necessariamente interdipendenti. Nel caso descritto non è stata ritenuta applicabile, perché la vendita costituiva un'unica operazione negoziale diretta all'alienazione dell'intero immobile a un unico acquirente.
Art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Se le disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
La disposizione conduce a una tassazione unitaria quando le pattuizioni contenute nell'atto costituiscono un negozio complesso, ossia un'operazione negoziale unica e inscindibile sotto il profilo causale.
Massime di principio
- Per stabilire se applicare una sola imposta o più imposte non è sufficiente contare i venditori o osservare come il prezzo viene ripartito tra loro: occorre individuare la reale struttura negoziale dell'operazione.
- La vendita dell'intero immobile a un unico acquirente, fondata su una comune manifestazione di volontà dei comproprietari e su un prezzo complessivo, tende a configurare un unico negozio complesso.
- La distinta indicazione delle quote spettanti ai comproprietari non trasforma automaticamente l'atto in più negozi autonomi o collegati.
- La tassazione separata può essere giustificata solo quando emergano effettive disposizioni negoziali autonome, con oggetti, cause o manifestazioni di volontà realmente distinte.
- In situazioni analoghe, bisogna esaminare soprattutto l'unitarietà dell'oggetto della vendita, l'identità dell'acquirente, il prezzo complessivo e l'intento comune delle parti, oltre alla formulazione concreta del rogito.
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