Sentenza del 17/04/2019 n. 10670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella esattoriale contestando, tra l'altro, la mancata prova della sottoscrizione del ruolo e dei presupposti dell'imposta, la presunta irregolarità della corrispondenza tra i numeri identificativi della raccomandata relativa all'avviso di accertamento e quelli riportati nella cartella, l'illegittimità della notificazione dell'avviso mediante spedizione diretta a mezzo posta, l'insussistenza dei presupposti impositivi e la condanna alle spese del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'omessa sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, in assenza di una prova specifica contraria da parte del contribuente; ha ritenuto non dimostrata la lamentata difformità dei numeri identificativi, anche per difetto di autosufficienza del ricorso; ha confermato che la cartella può essere notificata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma; ha ritenuto che la regolare notifica dell'avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, fondasse la pretesa tributaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.900 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo
La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta di per sé la nullità della cartella; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo, salvo prova specifica e concreta contraria del contribuente.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
Per gli atti vincolati, come il ruolo, i vizi formali o procedimentali non determinano necessariamente l'annullabilità quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dall'esattore tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge, alla nullità della sentenza e ai vizi motivazionali; la Corte non può riesaminare liberamente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 115, e Codice civile, art. 2697
Il contribuente che contesta la provenienza o la validità del ruolo deve fornire elementi specifici a sostegno; una contestazione generica non è sufficiente a superare la presunzione di legittima riferibilità dell'atto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della mancata sottoscrizione del ruolo, se formulata in termini generici, normalmente non è sufficiente a invalidare la cartella: occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza del potere o la non riferibilità dell'atto all'amministrazione.
- La cartella esattoriale può essere notificata direttamente per raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma, purché l'avviso documenti la consegna secondo le modalità di legge.
- Quando l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato, esso diventa definitivo; nella successiva impugnazione della cartella non è normalmente possibile rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria.
- Le contestazioni su discrepanze tra numeri, date o documenti devono essere documentate integralmente nel ricorso, riproducendo gli atti necessari al confronto; in caso contrario può configurarsi violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- La Corte di cassazione non riesamina la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo specifici e rilevanti vizi motivazionali o violazioni di legge.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna del contribuente alle spese e il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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