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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15955/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza emesso a favore di un soggetto e negoziato presso uno sportello postale da persona diversa da quella indicata come beneficiaria. La compagnia emittente ha agito per far accertare la responsabilità della società resistente, sostenendo che il pagamento del titolo intrasferibile a soggetto non legittimato integrasse un inadempimento della banca/struttura girataria e comportasse il danno patrimoniale derivante dall'irregolare pagamento. In primo grado la domanda era stata respinta; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il danno, perché la compagnia non aveva documentato, con bonifico o quietanza, di avere nuovamente pagato la provvista al vero beneficiario, e perché quest'ultimo, escusso come teste, aveva detto di non essere stato pagato. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 43 l.ass., lamentando che la responsabilità della resistente derivasse dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato e non richiedesse la prova positiva di un ulteriore esborso verso il beneficiario; con il secondo motivo ha censurato anche la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di accertare la condotta della resistente e aveva escluso il danno in modo automatico, senza considerare che il pagamento irregolare di un assegno intrasferibile può integrare di per sé un pregiudizio patrimoniale per l'emittente, correlato all'inesatto adempimento delle regole dell'art. 43 l.ass. e all'obbligo di ripristino della provvista. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti, dell'eventuale inadempimento e della ricorrenza del danno, nonché per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 43 l.ass.

    la violazione delle regole sul pagamento dell'assegno intrasferibile può fondare la responsabilità del soggetto che lo ha pagato a persona non legittimata; il danno per l'emittente non può essere escluso per sola mancanza di prova di un ulteriore pagamento al beneficiario, dovendosi accertare l'irregolarità del pagamento e il conseguente ammanco di provvista.

  • r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    la disciplina della legge assegni viene richiamata come base delle regole sul pagamento del titolo e sull'obbligo di corretta negoziazione/pagamento.

  • art. 43 legge assegni

    il danno dell'emittente si collega all'inadempimento delle specifiche regole di pagamento e al conseguente obbligo di ripristino della provvista, indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale già materializzato in un secondo esborso.

Massime di principio

  • Nel caso di pagamento irregolare di un assegno intrasferibile a soggetto diverso dall'avente diritto, il giudice non può negare la responsabilità del soggetto che ha eseguito il pagamento limitandosi a constatare l'assenza di prova di un successivo pagamento al vero beneficiario; occorre verificare l'irregolarità dell'operazione e la sua incidenza sul rapporto di provvista.
  • Il danno patrimoniale dell'emittente di un assegno può derivare direttamente dall'inadempimento delle regole sul pagamento del titolo, in quanto il pagamento a non legittimato può determinare un ammanco della provvista e l'obbligo di ripristino, senza che sia necessario dimostrare un ulteriore esborso documentato verso il beneficiario originario.
  • Quando la domanda si fonda sulla responsabilità per pagamento di titolo a soggetto non legittimato, il giudice di merito deve accertare in modo specifico sia la condotta di pagamento irregolare sia le modalità con cui l'eventuale alterazione del titolo abbia accompagnato la negoziazione; non è consentito escludere il danno per automatismo logico.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimento
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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