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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento Dec..Nr -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bologna, notificato il 10 febbraio 2026, portante la revoca della licenza valida per il commercio di oggetti preziosi nel locale sito in -OMISSIS- -OMISSIS- con immediata riconsegna della licenza; - di ogni altro atto connesso e prodromico ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ed ogni altro atto conseguente eventualmente anche non noto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi, con immediata riconsegna del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di polizia adottata dopo una condanna, definita mediante patteggiamento, per due cessioni di oro e per partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di esercizio dell’attività di compro oro senza iscrizione nel registro previsto dalla legge. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 127 TULPS e l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, sproporzione e sviamento, sostenendo che la Questura avesse considerato soltanto la sentenza penale senza valutare la sua buona fede, la collaborazione prestata, il carattere isolato e di modico valore degli episodi e il contenuto della licenza, che gli avrebbe consentito l’acquisto e la permuta di preziosi usati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9, 10, 11, 100 e 110 TULPS, nonché contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Ha sostenuto che l’art. 11 TULPS consentirebbe la revoca soltanto al venir meno delle condizioni richieste o al sopraggiungere di circostanze ostative al rilascio e che, nel suo caso, non ricorresse la specifica condanna superiore a tre anni prevista dalla disposizione, sicché l’Amministrazione avrebbe esercitato una discrezionalità non adeguatamente motivata. La Questura ha difeso il provvedimento, richiamando la gravità e la specificità dei reati, connessi all’attività autorizzata, e la conseguente carenza del requisito della buona condotta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo rilevando che la licenza ex art. 127 TULPS è necessaria per il commercio e la fabbricazione di oggetti preziosi e che l’attività di compro oro richiede anche l’iscrizione nel registro presso l’OAM. L’esercizio dell’attività senza iscrizione integra il reato previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 92/2017. Il contenuto della licenza, che imponeva una comunicazione preventiva in determinate ipotesi di cessione a ditte specializzate, non esonerava il titolare dall’osservanza della disciplina specifica sul commercio di preziosi usati. Il giudice ha inoltre rilevato che la condanna non riguardava soltanto due cessioni irregolari, ma anche la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 92/2017; la sentenza penale aveva valorizzato la gravità della condotta e la pluralità degli episodi. Tali elementi, valutati dal Questore in rapporto all’attività autorizzata, erano idonei a fondare il giudizio di carenza della buona condotta e di perdita dell’affidabilità richiesta per la titolarità della licenza. Il TAR ha qualificato la valutazione dell’Amministrazione come esercizio di discrezionalità amministrativa e l’ha ritenuta non inadeguata, sproporzionata o illogica, nei limiti del sindacato di legittimità. Ha escluso inoltre che fosse applicabile un autonomo scrutinio di proporzionalità in senso sanzionatorio, poiché la revoca non ha natura punitiva, ma è diretta a verificare il permanere dei requisiti di affidabilità per l’esercizio dell’attività. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 127 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza di polizia è necessaria per l’attività di fabbricazione e commercio di oggetti preziosi; il suo mantenimento presuppone l’affidabilità del titolare.

  • art. 11 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate” oppure “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

    La disposizione consente la revoca quando vengano meno le condizioni soggettive richieste o emergano circostanze ostative al rilascio; la specifica gravità e connessione dei reati con l’attività autorizzata può fondare il giudizio di carenza della buona condotta.

  • artt. 9, 10, 100 e 110 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Richiamati dal ricorrente nel sostenere l’illegittimità della revoca e la necessità di una diversa valutazione dei requisiti e delle condizioni della licenza.

  • art. 8 d.lgs. n. 92/2017

    “Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.”

    L’esercizio dell’attività di compro oro senza iscrizione nel registro degli operatori integra reato; la violazione, ove inserita in una più ampia condotta associativa, può incidere sulla buona condotta e sull’affidabilità necessarie per la licenza di polizia.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di polizia ai sensi dell’art. 11 TULPS può essere disposta quando sopravvengano fatti penalmente rilevanti che, per gravità e connessione funzionale con l’attività autorizzata, dimostrino il venir meno della buona condotta e dell’affidabilità del titolare, anche se non ricorre la specifica ipotesi di condanna superiore a tre anni prevista per il diniego automatico.
  • Nel valutare il mantenimento di una licenza per il commercio di oggetti preziosi, il Questore può considerare la condanna per esercizio abusivo dell’attività di compro oro e, a maggior ragione, la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a tali reati, poiché tali condotte sono direttamente collegate all’attività oggetto di autorizzazione.
  • Il contenuto di una licenza di polizia che consenta determinate operazioni su preziosi usati non esonera il titolare dall’osservanza della disciplina speciale applicabile all’attività di compro oro, compreso l’obbligo di iscrizione nel registro degli operatori.
  • La valutazione del Questore sulla permanenza dell’affidabilità e della buona condotta costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere censurata dal giudice soltanto per manifesta illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o motivazione e analoghi vizi di legittimità; non è sostituibile con una diversa valutazione giudiziale dell’opportunità della misura.
  • La revoca della licenza di polizia diretta a verificare il permanere dei requisiti soggettivi non ha natura sanzionatoria; pertanto, il principio di proporzionalità non opera nei termini propri delle misure punitive, ferma restando la necessità che la valutazione amministrativa sia ragionevole e coerente con i fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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