Sentenza n. 384/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Sabaudia n. 276 del 1° marzo 2017, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dal loro avente causa il 24 ottobre 1995 per gli interventi di frazionamento e di cambio di destinazione d’uso del loro immobile da commerciale in residenziale; - di tutti gli atti a esso presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a interventi di frazionamento e cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata nel 1995 dal loro dante causa, concernente interventi qualificati nell'istanza come opere di ristrutturazione edilizia di tipologia n. 3 ai sensi dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003. L'immobile era situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, vincolo idrogeologico e vincolo derivante dalla presenza di una zona di protezione speciale, tutti preesistenti agli abusi. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della normativa regionale sul condono, nonché contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il cambio di destinazione d'uso, essendo realizzato senza opere o con sole opere interne, sarebbe stato irrilevante sul piano urbanistico e ambientale. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, degli artt. 2 e 3 l.r. Lazio n. 12/2004 e degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto acquisire previamente il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica e che il divieto di condono avrebbe riguardato soltanto i vincoli comportanti inedificabilità assoluta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che lo stesso dante causa avesse qualificato gli interventi come opere di tipologia n. 3, ossia ristrutturazione edilizia, riconducibili agli abusi di maggiore rilevanza. Il cambio di destinazione d'uso con opere interne non è stato considerato irrilevante, poiché è potenzialmente idoneo a determinare nuova volumetria e comunque a incidere sul carico urbanistico. In base alla lettura coordinata dell'art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, nelle aree vincolate il terzo condono è in via generale limitato agli abusi minori, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6, mentre gli abusi di tipologia 1, 2 e 3 non sono condonabili quando ricadono su immobili sottoposti a vincoli preesistenti di tutela ambientale, paesaggistica, idrogeologica, dei parchi e delle aree protette. L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004 introduce inoltre una disciplina regionale più restrittiva, escludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo nelle aree sottoposte a tutela, tra l'altro, delle zone di protezione speciale. Il divieto opera indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Poiché ricorrevano una preclusione legale al condono e un atto vincolato, non era necessario acquisire il parere dell'autorità tutoria sulla compatibilità paesaggistica: tale parere non avrebbe potuto superare il divieto normativo. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e adeguatamente sorretto dal richiamo ai vincoli preesistenti. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui all'allegato 1
Costituisce la norma generale che delimita l'ambito del terzo condono nelle aree vincolate, ammettendo in via generale soltanto gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6 e non gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie di tipologia 1, 2 e 3.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria
Esclude la sanatoria per opere realizzate, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica, su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, relativi a parchi o aree protette, quando i vincoli siano anteriori alle opere.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria
Introduce una disciplina regionale più rigorosa, estendendo la non condonabilità anche alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo su immobili sottoposti, tra gli altri, a tutela delle zone di protezione speciale e delle aree naturali protette.
art. 32 l. n. 47/1985
È richiamato quale disciplina generale dei vincoli ai fini del condono edilizio; nel terzo condono le relative previsioni operano insieme ai limiti ulteriori introdotti dall'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003.
art. 33 l. n. 47/1985
È richiamato quale ulteriore limite alla sanatoria, fatto salvo dalla disciplina del terzo condono.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo la sanatoria è, in via generale, circoscritta agli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003; gli abusi di tipologia 1, 2 e 3, inclusa la ristrutturazione edilizia, sono preclusi quando ricadono su immobili vincolati nei casi previsti dalla legge.
- Il cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale, anche se realizzato senza opere o mediante sole opere interne, può integrare un abuso di rilevanza urbanistica quando sia idoneo a determinare nuova volumetria o a incidere sul carico urbanistico; la sua qualificazione nell'istanza di condono come intervento di tipologia n. 3 assume rilievo decisivo.
- La non condonabilità degli abusi maggiori realizzati in area vincolata opera indipendentemente dal fatto che il vincolo comporti inedificabilità assoluta o relativa, poiché i limiti del terzo condono si aggiungono alla disciplina generale degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985.
- Quando ricorre una preclusione legale al condono per la tipologia dell'abuso e per la sua localizzazione in area vincolata, l'amministrazione non è tenuta ad acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, perché la valutazione di compatibilità non potrebbe incidere sul divieto normativo di sanatoria.
- La disciplina regionale laziale sul condono può introdurre limiti più rigorosi rispetto alla disciplina statale, compresa la non sanabilità di opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo in aree sottoposte a tutela paesaggistica o ambientale e nelle zone di protezione speciale.
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