Cassazione Penale, Sentenza n. 12078/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione deducendo: 1) difetto di motivazione e erronea applicazione dell'art. 216 l.f., sostenendo che il modesto valore degli importi e dei beni distratti (circa €565 e €4.000) non fosse idoneo a creare un pericolo concreto per i creditori; 2) mancata prova del dolo specifico per la bancarotta documentale e mera incompletezza delle scritture, con richiesta di riformulazione in bancarotta semplice; 3) omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 219, 3° comma l.f. per il limitato valore dell'attivo distratto; 4) omessa concessione delle attenuanti generiche e censura sulla valutazione della recidiva; 5) errata applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti ex art. 219, 2° comma n.1 l.f., trattandosi di fatti connessi e non di molteplici episodi autonomi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la fondatezza delle valutazioni delle due sentenze di merito: i beni distratti costituivano di fatto l'intero patrimonio della fallita (circa €4.500), l'imputato ha ammesso la cessione delle attrezzature per reperire liquidità senza riscontro contabile e mancavano numerosi libri e annotazioni obbligatorie (registro verbali, registro beni ammortizzabili, libro inventari, elenco clienti/fornitori, mastri). Per la distrazione la Corte ha ritenuto che l'esiguità del valore non esclude automaticamente il pericolo concreto se quei beni rappresentavano l'intero patrimonio aziendale; per la bancarotta documentale ha confermato la materialità e il dolo specifico, desumibile dalla vendita non contabilizzata, dalla vaghezza delle giustificazioni e dalla natura pregiudizievole della condotta. L'attenuante prevista ex art. 219, 3° comma l.f. è stata esclusa perché la distrazione ha riguardato sostanzialmente tutto l'attivo, privando i creditori di possibilità di soddisfo; le generiche non sono state riconosciute per mancanza di elementi positivi ulteriori e la pena è stata mantenuta nella misura inflitta in primo grado (con aumento aggiuntivo di otto mesi su una base di tre anni, ritenuto inferiore al massimo consentito ex art. 64 c.p.). L'aggravante per pluralità di fatti ex art. 219, 2° comma n.1 l.f. è stata ritenuta applicabile poiché le due fattispecie (distrazione e documentale) sono distinte, pur connesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 l.f.
La norma richiede la prova dell'idoneità della condotta a creare un pericolo concreto per le ragioni creditorie; la Corte ha ritenuto che il modesto valore dei beni non escluda il reato se quei beni costituivano l'intero patrimonio della fallita
art. 219 l.f., 2° comma n. 1)
Prevede l'aggravante per la pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte ha applicato l'aggravante perché bancarotta per distrazione e bancarotta documentale sono fattispecie distinte anche se connesse
art. 219 l.f., 3° comma
Attenuante collegata al modesto valore dell'attivo distratto; la Corte ha escluso l'attenuante ritenendo che l'intervento abbia riguardato sostanzialmente tutto l'attivo, precludendo il soddisfo dei creditori
art. 64 cod. pen.
Regola l'aumento della pena per il concorso di reati: è possibile aumentare la pena fino a un terzo; la Corte ha corretto un errore di calcolo del giudice di merito ma ha ritenuto l'aumento praticato (8 mesi su 3 anni) inferiore al massimo
art. 81 cpv. cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte ha rilevato l'erroneità dell'applicazione da parte del G.U.P. in luogo dell'art. 219 l.f., pur ritenendo congruo l'aumento concretamente applicato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il valore nominale dei beni distratti non esclude automaticamente la bancarotta per distrazione: va valutato il ruolo di quei beni nel complesso patrimonio dell'impresa fallita (se rappresentano l'intero attivo, anche piccole somme possono generare pericolo concreto per i creditori).
- La bancarotta documentale può essere ricostruita sulla base dell'assenza o dell'incompletezza delle scritture obbligatorie, delle lacune nella tenuta dei registri e dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio o l'origine di crediti/debiti; tali elementi possono giustificare la presumibilità del dolo specifico.
- Il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari convergenti (ammissioni dell'imputato, vendite non contabilizzate, vaghezza delle giustificazioni, condotte pregiudizievoli), non è sempre necessario un'ammissione esplicita del fine doloso.
- L'attenuante per modesto valore dell'attivo va valutata rispetto alla massa attiva effettivamente sottratta: se l'atto ha privato i creditori di ogni chance di soddisfo, l'attenuante può essere esclusa anche per importi nominalmente contenuti.
- Reati distinti, pur connessi, possono integrare pluralità di fatti ai fini dell'aggravante: la connessione fattuale non cancella l'autonomia giuridica delle fattispecie penali coinvolte.
- In sede di determinazione della pena il giudice ha ampia discrezionalità nel valorizzare (o non valorizzare) gli stessi elementi sotto profili diversi; la mancata concessione di attenuanti non è automaticamente censurabile se la motivazione complessiva è logica e non contraddittoria.
- La documentazione e le ricostruzioni operate dal curatore fallimentare (anche se lacunose) sono rilevanti elementi probatori per accertare la materialità e le conseguenze patrimoniali delle condotte.
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