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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36329/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il GIP del Tribunale di Fermo gli aveva applicato la pena concordata in relazione al delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva omessa motivazione sulla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, errata qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientra tra questi motivi.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato quale base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa per dedurre l'omessa motivazione sulla presenza di cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato ai motivi tassativamente indicati dalla norma

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il sistema delle impugnazioni contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure diverse, anche se formulate come omissione di motivazione sulle cause di proscioglimento.
  • La verifica della presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro il patteggiamento se la doglianza non si traduce in uno dei motivi specificamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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