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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 18915 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'IVA e all'IRAP per il 1998, contestando la carenza di motivazione dell'atto e l'eccessiva percentuale di ricarico del 591,52% utilizzata dall'Ufficio per determinare induttivamente ricavi e imponibile. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'errata ripartizione dell'onere della prova, l'inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione, l'uso di presunzioni non valide, la mancata applicazione di una corretta media ponderata e l'errata valutazione delle rimanenze e dei beni non rinvenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sette i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato motivato l'avviso, anche mediante il rinvio al processo verbale di constatazione notificato alla società, e adeguatamente giustificata la percentuale di ricarico, calcolata sulla base dei dati forniti dal legale rappresentante in contraddittorio. Le censure erano in parte prive dei requisiti processuali richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., formulate in modo astratto, non pertinenti alla motivazione impugnata o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un generale divieto di doppia presunzione. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che la CTR avesse invertito l'onere della prova: il giudice d'appello aveva ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito la prova della percentuale di ricarico e che la contribuente non avesse contrapposto elementi o calcoli alternativi adeguatamente motivati.

  • Art. 2727 c.c.

    La disposizione non comporta un generale divieto di presunzioni di secondo grado o a catena. Un fatto noto accertato mediante presunzioni può costituire la base di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché quest'ultima sia adeguatamente fondata.

  • Art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973

    La determinazione induttiva dei ricavi può essere fondata su elementi presuntivi idonei. Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata astrattamente e non coerente con la motivazione della CTR, che aveva ritenuto applicata una percentuale media di ricarico.

  • Art. 53 D.P.R. n. 600 del 1973, come richiamato nel ricorso

    La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla presunzione di cessione dei beni non rinvenuti, poiché il motivo non individuava il rapporto tra tale presunzione e l'accertamento complessivo dei ricavi e mancava di autosufficienza.

  • Art. 366-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    I motivi relativi a vizi di motivazione dovevano contenere una specifica e distinta sintesi delle ragioni della censura; la sua mancanza ha determinato l'inammissibilità di diversi motivi.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare specifici errori di diritto o vizi motivazionali pertinenti alla decisione. Non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti già esaminati dal giudice d'appello.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    Il condono è stato utilizzato dalla società con riferimento alla sola IRAP, determinando la cessazione della materia del contendere su tale imposta; la controversia è proseguita relativamente all'IVA.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione previamente notificato al contribuente, se il rinvio consente di comprendere presupposti, dati e criteri dell'accertamento.
  • La contestazione di una percentuale di ricarico deve essere specifica e supportata da dati, documenti o calcoli alternativi; una critica generica all'eccessività della percentuale può non essere sufficiente.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti tramite una censura formalmente proposta come violazione di legge.
  • Le censure devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di specificità, autosufficienza e sintesi previsti dalla disciplina processuale applicabile.
  • Non esiste un divieto assoluto di presunzioni successive: una presunzione può fondare un'ulteriore inferenza, purché ciascun passaggio sia logicamente plausibile e adeguatamente motivato.
  • Quando l'accertamento dell'Amministrazione è sorretto da un procedimento ricostruttivo ritenuto attendibile dal giudice, il contribuente deve indicare concretamente gli errori metodologici o fornire elementi contrari, non limitarsi a negare il risultato.

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