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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20637/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Ministero contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime 41‑bis ad acquistare un lettore CD e supporti musicali (contrassegnati SIAE) tramite l'impresa di mantenimento. Il Ministero deduceva: (1) incompetenza del Tribunale a decidere in sede di reclamo ai sensi dell'art. 35‑bis, perché l'acquisto/detenzione di lettore CD non costituirebbe grave pregiudizio a un diritto da tutelare in quella sede; (2) illegittimo esercizio di potestà amministrativa riservata all'Amministrazione penitenziaria e motivazione contraddittoria, poiché l'ordinanza imporrebbe oneri gravosi e operazioni (acquisto tramite impresa, piombatura, controllo, consegna/riconsegna, preselezione dei brani) non previsti e riservati all'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Ministero ritenendolo infondato. Ha confermato che: (a) la possibilità di ascoltare musica tramite CD rientra nei 'piccoli gesti di normalità quotidiana' tutelati come libertà residue del detenuto; (b) la verifica sull'opportunità di autorizzare l'acquisto spetta al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, limitata a valutare se l'Amministrazione possa assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi senza un eccessivo impiego di risorse; (c) il Tribunale non ha usurpato poteri amministrativi valutando la ragionevolezza delle scelte amministrative né imponendo modalità operative non consentite: si è limitato a rilevare la mancanza di risposte della Direzione e a colmare il deficit informativo con dati tratti da procedimenti analoghi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; le spese non sono state poste a carico della parte pubblica per motivi di natura pubblica della stessa.

Norme richiamate

  • art. 35‑bis Ord. pen.

    Consente al detenuto il reclamo per violazione di diritti e attribuisce al giudice la potestà di ordinare all'Amministrazione di porre rimedio; la Corte ha ritenuto ammissibile il reclamo sul possesso di CD come tutela di una libertà residua.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Norma procedurale che disciplina il reclamo in materia di misure detentive; utilizzata come titolo procedurale per il procedimento di merito.

  • art. 41‑bis Ord. pen.

    Prevede misure di sicurezza e limitazioni per i detenuti sottoposti al regime disciplinare; la Corte ha stabilito che tali limiti devono comunque essere bilanciati con i diritti residui del detenuto e valutati in termini di ragionevolezza e proporzione.

  • art. 40, d.P.R. n. 230/2000

    Regola la possibilità, per i detenuti, di essere autorizzati dal direttore all'acquisto e al possesso di determinati beni; la disciplina regolamentare può conformare le modalità di esercizio del diritto ma non escludere aprioristicamente la legittimità del reclamo.

  • art. 14, comma 2, reg. esec. Ord. pen.

    Previsione regolamentare citata dall'Amministrazione per giustificare limitazioni generali; la Corte osserva che anche i poteri conformativi dell'Amministrazione non eliminano la tutela giurisdizionale sulla ragionevolezza dei limiti.

  • art. 5 Ord. pen.

    Attribuisce poteri all'Amministrazione penitenziaria; la Corte chiarisce però che il sindacato giudiziale sulla discrezionalità amministrativa è ammesso sul piano della ragionevolezza e proporzione.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura del Ministero (su competenze di indagini/perquisizioni); la Corte non ha ritenuto violato il riparto di competenze procedurali nell'ordinanza impugnata.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Statuto degli istituti penitenziari che regola compiti e competenze dell'Amministrazione; la Corte riconosce l'ampio margine amministrativo ma lo bilancia con i diritti del detenuto.

  • legge 15 dicembre 1990, n. 395

    Norma richiamata in merito alle attribuzioni dell'Amministrazione penitenziaria; la pronuncia afferma che il giudice non ha usurpato poteri amministrativi ma ha controllato la ragionevolezza delle scelte.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 197/2021

    Richiamata per il principio che i 'piccoli gesti di normalità quotidiana' rientrano nelle libertà residue del detenuto, rilevando che i limiti devono rispettare proporzione e minimo sacrificio.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazione per l'acquisto di beni che consentono 'piccoli gesti di normalità' (es. ascoltare musica via CD) è riconoscibile anche per i detenuti sottoposti al regime 41‑bis; non è esclusa aprioristicamente.
  • Il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo ex art. 35‑bis, può sindacare la decisione amministrativa ma il controllo è circoscritto alla ragionevolezza, proporzione e all'impatto sostanziale sul diritto del detenuto.
  • L'onere di provare l'impossibilità pratica o l'eccessivo dispendio di risorse per la messa in sicurezza dei dispositivi grava sull'Amministrazione penitenziaria; l'assenza di dati specifici può portare il giudice ad autorizzare l'acquisto in modo condizionato.
  • Il Giudice non sostituisce l'Amministrazione nelle scelte di allocazione delle risorse, ma può ordinare all'Amministrazione di porre rimedio entro termini ragionevoli qualora la misura amministrativa leda diritti del detenuto senza giustificato motivo operativo.
  • Le autorizzazioni, se concesse, possono essere disciplinate con cautele operative (es. consegna/riconsegna giornaliera, controllo tramite soggetto fiduciario, marchiatura/piombatura) purché tali misure non risultino inadempimenti inesigibili per l'Amministrazione.
  • In procedimenti simili è utile per l'Amministrazione fornire dati puntuali e comparativi (oneri di controllo stimati, procedure già adottate per altri detenuti, risorse necessarie) affinché il giudice possa valutare la ragionevolezza della scelta amministrativa.

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