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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13295/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore in favore di Santino Priscoglio, articolava due motivi principali: (1) violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 187, commi 3 e 8, d.lgs. n. 285/1992: si sosteneva che la fattispecie contravvenzionale richiede l'impossibilità di eseguire sul posto accertamenti non invasivi o il prelievo di fluido orale e l'accompagnamento coattivo per il prelievo; un semplice invito verbale a recarsi autonomamente in struttura sanitaria non sarebbe equiparabile al rifiuto sanzionato; (2) inosservanza delle norme processuali (artt. 443, 581 e 591 c.p.p.) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: si assumeva l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, perché tale gravame sarebbe finalizzato solo a una diversa valutazione del materiale documentale senza poter disporre rinnovazione istruttoria, rendendo nulla la pronunzia dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul piano sostanziale, la Corte ha interpretato l'art. 187 d.lgs. 285/1992 nel senso che la contravvenzione per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici si realizza quando, sussistendo ragionevoli motivi di sospetto e risultando impossibile effettuare in loco il prelievo di fluido del cavo orale, il conducente rifiuti l'invito degli agenti a recarsi presso una struttura sanitaria (anche se il rifiuto non coincida con il rifiuto di accompagnamento coattivo o col rifiuto di sottoporsi materialmente all'esame). Sul piano processuale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza sovranazionale e la recente pronuncia di legittimità (Sez. 2, n. 175/2025) per affermare che il giudice d'appello può riformare una assoluzione pronunciata in primo grado con rito abbreviato anche senza rinnovare la prova dichiarativa, quando l'imputato abbia scelto di essere giudicato allo stato degli atti, con la conseguente rinuncia all'oralità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 187 d.lgs. n. 285/1992 (commi 2, 2-bis, 3, 4, 8)

    Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale ... possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. ... Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ... possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive ... Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie ... Le strutture sanitarie ... effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche ...

    La Corte ha letto la norma nel senso che la contravvenzione si realizza anche quando, avendo gli agenti ragionevoli motivi di sospetto e non potendo eseguire il prelievo in loco, il conducente rifiuti l'invito a recarsi autonomamente in struttura sanitaria per gli accertamenti: il rifiuto di recarsi volontariamente è idoneo a integrare la fattispecie, pur non coincidendo necessariamente con il rifiuto di farsi accompagnare o di sottoporsi materialmente all'esame.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo dei motivi di impugnazione in cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. c) per inosservanza di norme processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nella esposizione ai fini dell'articolazione formale del gravame.

  • artt. 443, 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità del gravame proposto dal Procuratore Generale avverso sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza infondata.

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Richiamato in tema di rinnovazione dell'istruttoria dopo pronunce internazionali: la Corte ha ritenuto che la rinnovazione non sia obbligatoria quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato e il giudizio d'appello si fonda su rivalutazione documentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'onere del ricorrente nel sostenere le spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità.

  • Sentenza Corte EDU, Di Martino e Molinari c. Italia (25/03/2021)

    Giurisprudenza sovranazionale richiamata per il principio che l'opzione dell'imputato per il rito abbreviato implica rinuncia all'oralità e al contraddittorio nella formazione della prova, con conseguenze sulla necessità o meno di rinnovare l'istruttoria in appello.

  • Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025 (Corvino)

    Pronuncia della Corte di legittimità citata come orientamento recente che conferma il principio per cui il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare le prove dichiarative non acquisite in primo grado quando l'imputato ha scelto il giudizio abbreviato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se, durante un controllo stradale, gli agenti hanno ragionevoli motivi di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e non è possibile effettuare in loco il prelievo di fluido del cavo orale, l'invito a recarsi in struttura sanitaria per accertamenti è obbligatorio: il rifiuto del conducente di recarsi autonomamente è sanzionabile come contravvenzione ai sensi dell'art. 187.
  • Il rifiuto verbale di recarsi in ospedale per esami tossicologici integra la fattispecie sanzionata, anche se non coincide con il rifiuto di farsi accompagnare coattivamente o con il rifiuto di sottoporsi materialmente all'esame una volta giunti in struttura.
  • In processi originati da rito abbreviato l'imputato che opta per la definizione 'allo stato degli atti' rinuncia all'oralità e al contraddittorio pieno; conseguentemente l'appello può riformare una assoluzione anche senza rinnovare le prove dichiarative non assunte in primo grado, purché fondato su rivalutazione del materiale documentale.
  • La Corte di cassazione, richiamando giurisprudenza nazionale e sovranazionale, può ritenere manifestamente infondati motivi che invocano un'interpretazione restrittiva della norma penale quando il testo e la finalità normativa indicano che il comportamento sanzionato è il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti presso strutture sanitarie.
  • Dal punto di vista pratico, al fine di evitare responsabilità penali è consigliabile collaborare con gli organi di polizia nelle forme richieste (consentendo prelievi non invasivi o recandosi in struttura per gli accertamenti), o, se si intende contestare la validità dell'operato, farlo nelle sedi giudiziarie con assistenza difensiva, valutando le conseguenze dell'opzione per il rito.
  • Proceduralmente, l'impugnazione di una sentenza emessa con rito abbreviato può essere refrattaria ad argomentazioni basate solo sulla necessità di rinnovare l'istruttoria; la strategia difensiva dovrà considerare i limiti connessi all'opzione processuale e alla possibilità di esigere attività istruttorie supplementari in appello.

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