Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13077/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Savona. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente qualificato come vizio di motivazione. Nel testo dell'ordinanza si rileva però che, in materia di sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il ricorrente deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma senza specificarne le ragioni in modo analitico e quindi senza articolare un motivo riconducibile ai limiti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché il ricorrente invocava l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma senza specificare i motivi della censura, il gravame è risultato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    viene richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se è effettivamente specificata nei suoi profili di censura; un'affermazione generica non integra un motivo ammissibile.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento eccede i limiti legali o non sviluppa in modo puntuale uno dei motivi consentiti, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
  • In sede di controllo sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. non è consentito introdurre un sindacato ampio sul vizio di motivazione, se non nei limiti strettamente compatibili con la disciplina speciale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.