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Sentenza

Sentenza n. 286/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024;

Giustizia amministrativa202502406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 516/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 516/2024 del 5 giugno 2024, notificata al Ministero il 10 ottobre 2024 e non impugnata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente euro 1.000,00, oltre interessi legali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza il 17 novembre 2025. Il TAR ha verificato preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni, nonché il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dall’attestazione della cancelleria del 27 ottobre 2025. L’Amministrazione non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa direttamente sulla sentenza passata in giudicato e accertando sia il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione sia la definitività del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con accredito di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale e assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile poiché notificato oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo

    È il fondamento del riconoscimento degli interessi legali sulle somme da accreditare, secondo quanto già stabilito dal giudicato.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio è stato definito come giudizio di ottemperanza al giudicato civile; il TAR ha ordinato all’amministrazione l’esecuzione del titolo e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere puntualmente agli obblighi risultanti dal titolo esecutivo, quando sia comprovato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva contro la PA.
  • La notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso di oltre 120 giorni consentono la proposizione del ricorso per ottemperanza, senza che l’inerzia amministrativa possa protrarsi indefinitamente.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva al termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare o far adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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