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Ordinanza

Ordinanza n. 3796/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202606759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado, verbale dello scrutinio finale e Piano BES/PDP ritenuto inadeguato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, deducendo l’inadeguatezza del Piano BES adottato dall’istituto rispetto alle condizioni cliniche della minore e la mancata o tardiva revisione dello stesso nonostante la richiesta dei genitori. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto all’adozione di un Piano Didattico Personalizzato adeguato e alla conseguente ammissione alla classe successiva. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la decisione di non ammissione appariva adottata senza una valutazione globale delle necessità di supporto della studentessa in rapporto al rendimento scolastico, anche considerando l’assenza di specifiche deduzioni dell’istituto e la non tempestiva determinazione favorevole al PDP. La ricorrente aveva riportato voti pienamente favorevoli in italiano e inglese, mentre risultavano quattro gravi insufficienze in latino, scienze, fisica e storia.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistenti profili di fumus boni iuris, poiché la non ammissione non sembrava fondata su una valutazione complessiva delle esigenze di supporto e del rendimento della studentessa, e ha ravvisato il periculum in mora alla luce della documentazione clinica e delle potenzialità di recupero desumibili dai risultati positivi in italiano e inglese. Il Collegio ha tuttavia affermato che le quattro gravi insufficienze non consentivano di disporre direttamente l’ammissione alla classe successiva, anche nell’interesse della studentessa. Ha quindi ordinato all’istituto resistente, oppure ad altro istituto in caso di trasferimento volontario, di procedere a un riesame globale della posizione, previa conferma, elaborazione o rielaborazione del PDP, mediante colloqui mirati nelle quattro materie insufficienti da svolgersi tra l’1 e il 10 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di una non ammissione scolastica, l’amministrazione deve considerare globalmente il rendimento dell’alunno e le sue necessità di supporto educativo, verificando se le insufficienze possano essere state influenzate dall’assenza o dall’inadeguatezza delle misure personalizzate.
  • Sussiste il fumus boni iuris quando la non ammissione risulta adottata senza un adeguato raccordo tra la situazione clinica o educativa documentata, il Piano Didattico Personalizzato e il rendimento scolastico complessivo, soprattutto in presenza di una istruttoria amministrativa non adeguatamente dedotta in giudizio.
  • Il rapporto tra Bisogni Educativi Speciali e decisione di ammissione alla classe successiva è tendenzialmente autonomo; tuttavia, in casi eccezionali, l’inadeguatezza o la tardiva predisposizione delle misure di supporto può imporre il riesame della valutazione scolastica.
  • La presenza di gravi insufficienze non impone necessariamente l’ammissione cautelare alla classe successiva, quando il giudice ritenga più conforme all’interesse dello studente disporre un riesame globale, preceduto da misure didattiche adeguate e da verifiche mirate nelle discipline insufficienti.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può modulare la tutela ordinando la riedizione della valutazione da parte dell’amministrazione, senza sostituirsi direttamente agli organi scolastici nella decisione sull’ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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