Sentenza n. 1937/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3020/2023, resa dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro - Carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3020/2023, relativa alla Carta docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 3020/2023. Alla prima udienza camerale il TAR aveva rilevato che non era stata depositata la prova del passaggio in giudicato della sentenza, costituita dalla certificazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dall'art. 39 c.p.a. La causa era stata rinviata per consentire il deposito di tale documento. Anche in vista dell'udienza successiva la ricorrente non ha depositato la certificazione e non ha quindi dimostrato il passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario, in violazione dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, ritenendo non provato il presupposto processuale costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio aveva già assegnato alla ricorrente un termine processuale per produrre la certificazione necessaria, ma il documento non è stato depositato. Le spese sono state integralmente compensate, poiché le amministrazioni resistenti si sono limitate a depositare una comparsa di mero stile.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Nel giudizio di ottemperanza è necessario fornire la prova del passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si chiede l'adempimento; la mancata prova determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 39 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disposizione che individua la certificazione necessaria a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, chi chiede l'esecuzione di una sentenza deve dimostrare documentalmente il suo passaggio in giudicato quando tale requisito è richiesto dall'ordinamento; la mancata produzione della relativa certificazione rende il ricorso inammissibile.
- La prova del passaggio in giudicato non può essere omessa dopo che il giudice abbia espressamente disposto il deposito della certificazione necessaria e rinviato la causa per consentirne la produzione.
- La mancata prova di un presupposto processuale del giudizio di ottemperanza non è superata dalla costituzione dell'amministrazione resistente, soprattutto quando quest'ultima si sia limitata a una comparsa di mero stile.
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