Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per la restituzione di somme già corrisposte in esecuzione di una precedente decisione giudiziale, poi cassata, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa. Dopo la cassazione di quella sentenza, il lavoratore ha sostenuto che il diritto al relativo trattamento economico fosse comunque maturato per avere egli svolto di fatto mansioni superiori di elevata responsabilità nel periodo interessato, con conseguente diritto alle differenze retributive; in via ulteriormente subordinata ha prospettato una domanda risarcitoria per perdita di chance. La Corte d'appello ha però rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che il pregresso giudicato negativo sull'attribuzione della posizione organizzativa escludesse il credito, che in ogni caso il diritto alle differenze retributive fosse prescritto decennalmente, e che il ricorso introduttivo del precedente giudizio non valesse quale atto interruttivo della prescrizione del diverso credito azionato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem; omesso esame di fatti decisivi; violazione del giudicato interno; errata esclusione dell'effetto interruttivo della prescrizione da parte del precedente ricorso; violazione delle norme collettive e dell'articolazione della domanda, sostenendo che non si trattasse di semplice mansioni superiori ma della valenza professionale delle attività svolte ai fini del trattamento economico della posizione superiore; omesso accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e mancata ammissione dei mezzi istruttori; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da perdita di chance e falsa applicazione del giudicato formatosi nella precedente sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado, non trascriveva integralmente gli atti rilevanti e non indicava la loro localizzazione nel fascicolo. Anche i motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per le stesse ragioni, essendo basati su atti processuali non adeguatamente riprodotti e localizzati. Quanto al merito, la Corte ha osservato in via di completezza che la posizione organizzativa non determina mutamento di profilo professionale né di area, ma solo un mutamento di funzioni ad tempus, sicché non è corretto assimilare automaticamente l'attribuzione o il mancato conferimento dell'incarico allo svolgimento di mansioni superiori. È stato inoltre rilevato che la domanda risarcitoria per perdita di chance era stata comunque espressamente dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale e che, secondo giurisprudenza consolidata, prima dell'adozione dell'atto costitutivo della posizione organizzativa non sussiste un obbligo incondizionato dell'amministrazione di istituirla, con conseguente insussistenza in linea generale di un danno da perdita di chance. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o per relationem
art. 11 Cost.
invocato dal ricorrente nella censura sulla motivazione della sentenza d'appello
art. 156 c.p.c.
richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere la formazione del giudicato interno e per contestare la decisione sulla prescrizione e sul diverso petitum
art. 346 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa formazione del giudicato interno sulle questioni non riproposte
art. 2943, comma 2, c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia interruttiva del precedente ricorso sulla prescrizione del credito retributivo
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
d.l.vo n. 29/1993
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina del pubblico impiego e mansioni
art. 24 CCNL comparto 1998/2001
richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa alle differenze retributive per mansioni superiori
art. 56 commi 2, 3 e 4 della declaratoria riportata nell'allegato A del contratto collettivo
richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione delle mansioni svolte
art. 17 CCNL
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza professionale delle mansioni presupposte dalla posizione organizzativa
art. 366, n. 6, c.p.c.
utilizzato dalla Corte come base per dichiarare l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali
art. 369, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per il difetto di autosufficienza del ricorso
art. 360 c.p.c.
richiamato quanto ai vizi denunciabili in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, anche la denuncia di errores in procedendo richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali: il ricorso deve consentire alla Corte di verificare ex actis le censure senza dover ricercare autonomamente i documenti nel fascicolo.
- La deduzione di motivazione apparente, omesso esame o omessa pronuncia è inammissibile quando non sia accompagnata dalla trascrizione o quantomeno dalla puntuale riproduzione del contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti, nonché dalla loro precisa localizzazione processuale.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una posizione organizzativa non comporta di per sé mutamento di profilo professionale o di area, ma solo un incarico funzionale ad tempus; pertanto il suo mancato conferimento non può essere automaticamente equiparato a esercizio di mansioni superiori.
- Il diritto al trattamento economico connesso alla posizione organizzativa sorge solo all'esito della procedura prevista dalla contrattazione collettiva: in assenza di un obbligo incondizionato dell'amministrazione di istituire tali posizioni, non è configurabile, prima della relativa delibera, un danno da perdita di chance fondato sulla sola aspettativa di conferimento dell'incarico.
- Il precedente ricorso volto al riconoscimento di una diversa situazione giuridica non vale automaticamente quale atto interruttivo della prescrizione di un credito retributivo diverso, ove non risulti chiaramente l'identità del diritto fatto valere e la sua idoneità a interrompere il termine prescrizionale.
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