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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per la restituzione di somme già corrisposte in esecuzione di una precedente decisione giudiziale, poi cassata, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa. Dopo la cassazione di quella sentenza, il lavoratore ha sostenuto che il diritto al relativo trattamento economico fosse comunque maturato per avere egli svolto di fatto mansioni superiori di elevata responsabilità nel periodo interessato, con conseguente diritto alle differenze retributive; in via ulteriormente subordinata ha prospettato una domanda risarcitoria per perdita di chance. La Corte d'appello ha però rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che il pregresso giudicato negativo sull'attribuzione della posizione organizzativa escludesse il credito, che in ogni caso il diritto alle differenze retributive fosse prescritto decennalmente, e che il ricorso introduttivo del precedente giudizio non valesse quale atto interruttivo della prescrizione del diverso credito azionato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem; omesso esame di fatti decisivi; violazione del giudicato interno; errata esclusione dell'effetto interruttivo della prescrizione da parte del precedente ricorso; violazione delle norme collettive e dell'articolazione della domanda, sostenendo che non si trattasse di semplice mansioni superiori ma della valenza professionale delle attività svolte ai fini del trattamento economico della posizione superiore; omesso accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e mancata ammissione dei mezzi istruttori; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da perdita di chance e falsa applicazione del giudicato formatosi nella precedente sentenza di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado, non trascriveva integralmente gli atti rilevanti e non indicava la loro localizzazione nel fascicolo. Anche i motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per le stesse ragioni, essendo basati su atti processuali non adeguatamente riprodotti e localizzati. Quanto al merito, la Corte ha osservato in via di completezza che la posizione organizzativa non determina mutamento di profilo professionale né di area, ma solo un mutamento di funzioni ad tempus, sicché non è corretto assimilare automaticamente l'attribuzione o il mancato conferimento dell'incarico allo svolgimento di mansioni superiori. È stato inoltre rilevato che la domanda risarcitoria per perdita di chance era stata comunque espressamente dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale e che, secondo giurisprudenza consolidata, prima dell'adozione dell'atto costitutivo della posizione organizzativa non sussiste un obbligo incondizionato dell'amministrazione di istituirla, con conseguente insussistenza in linea generale di un danno da perdita di chance. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o per relationem

  • art. 11 Cost.

    invocato dal ricorrente nella censura sulla motivazione della sentenza d'appello

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno e per contestare la decisione sulla prescrizione e sul diverso petitum

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa formazione del giudicato interno sulle questioni non riproposte

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia interruttiva del precedente ricorso sulla prescrizione del credito retributivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • d.l.vo n. 29/1993

    richiamato dal ricorrente in tema di disciplina del pubblico impiego e mansioni

  • art. 24 CCNL comparto 1998/2001

    richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa alle differenze retributive per mansioni superiori

  • art. 56 commi 2, 3 e 4 della declaratoria riportata nell'allegato A del contratto collettivo

    richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione delle mansioni svolte

  • art. 17 CCNL

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza professionale delle mansioni presupposte dalla posizione organizzativa

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte come base per dichiarare l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per il difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quanto ai vizi denunciabili in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, anche la denuncia di errores in procedendo richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali: il ricorso deve consentire alla Corte di verificare ex actis le censure senza dover ricercare autonomamente i documenti nel fascicolo.
  • La deduzione di motivazione apparente, omesso esame o omessa pronuncia è inammissibile quando non sia accompagnata dalla trascrizione o quantomeno dalla puntuale riproduzione del contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti, nonché dalla loro precisa localizzazione processuale.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una posizione organizzativa non comporta di per sé mutamento di profilo professionale o di area, ma solo un incarico funzionale ad tempus; pertanto il suo mancato conferimento non può essere automaticamente equiparato a esercizio di mansioni superiori.
  • Il diritto al trattamento economico connesso alla posizione organizzativa sorge solo all'esito della procedura prevista dalla contrattazione collettiva: in assenza di un obbligo incondizionato dell'amministrazione di istituire tali posizioni, non è configurabile, prima della relativa delibera, un danno da perdita di chance fondato sulla sola aspettativa di conferimento dell'incarico.
  • Il precedente ricorso volto al riconoscimento di una diversa situazione giuridica non vale automaticamente quale atto interruttivo della prescrizione di un credito retributivo diverso, ove non risulti chiaramente l'identità del diritto fatto valere e la sua idoneità a interrompere il termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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