Cassazione Civile, Ordinanza n. 15870/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia originava dalla domanda di un soggetto che chiedeva il riscatto dell’alloggio assegnatogli, con subentro alla nonna, nei confronti dell’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica. Il tribunale aveva rigettato la domanda; in corso di primo grado aveva però disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio. L’attore aveva quindi proposto appello con atto di citazione notificato nel termine lungo, ma depositato in cancelleria oltre la scadenza semestrale. La corte d’appello dichiarava il gravame tardivo, ritenendo che, per il rito locatizio in concreto seguito, l’impugnazione dovesse essere proposta con ricorso e che, comunque, ai fini della tempestività, rilevasse il deposito e non la sola notificazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava tale decisione deducendo violazione degli artt. 426, 447-bis, 156, 159, 40, 38 c.p.c., dell’art. 4 d.lgs. 150/2011, dell’art. 59 l. 69/2009, nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che il vizio formale dell’atto doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo e che la corte territoriale avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di ultrattività del rito, in contrasto anche con i principi convenzionali e unionisti invocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che, essendo il giudizio di primo grado effettivamente proseguito secondo il rito locatizio dopo il mutamento ordinato dal tribunale, l’appello andava regolato da quel rito e dunque, ove proposto con citazione anziché con ricorso, la tempestività andava verificata sul deposito dell’atto e non sulla sola notificazione. Poiché l’atto era stato notificato nel termine ma depositato dopo la scadenza, la declaratoria di tardività era corretta. La Corte ha inoltre affermato la coerenza della soluzione con i principi di apparenza e ultrattività del rito e ha escluso la denunciata violazione dei principi del giusto processo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la disciplina del mutamento del rito e dell’impugnazione.
Richiamato come norma sul rito locatizio, ritenuto applicabile al giudizio in concreto seguito dopo il mutamento del rito.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sanatoria del vizio formale dell’atto per raggiungimento dello scopo.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle nullità processuali e della loro sanatoria.
art. 3 Cost.
Invocato per denunciare disparità di trattamento e irragionevolezza della soluzione processuale adottata.
art. 24 Cost.
Invocato per dedurre compressione del diritto di difesa e di accesso al giudizio di impugnazione.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul mutamento del rito e sugli effetti processuali.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata.
La Corte precisa che la disciplina della conversione/mutamento del rito opera solo per il rito applicabile in concreto dopo la conversione e non esclude la verifica della tempestività dell’impugnazione secondo il rito effettivamente seguito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinato disposto con l’art. 13, comma 1-quater, per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito abbia effettivamente trattato la causa secondo un determinato rito, in virtù del principio di ultrattività del rito e dell’apparenza il mezzo di impugnazione va individuato in base al rito concretamente seguito, non al rito originariamente introdotto o astrattamente corretto.
- Se l’impugnazione avverso una decisione resa secondo rito speciale è proposta con una forma diversa da quella prescritta, la tempestività va verificata con riguardo al momento del deposito dell’atto che consente l’iscrizione a ruolo, non alla sola notificazione.
- La sanatoria degli effetti del mutamento del rito non elimina la necessità che gli atti successivi, inclusa l’impugnazione, rispettino la disciplina processuale risultante dal rito in concreto adottato dopo la conversione.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sviluppare argomenti su una norma o su un profilo che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione.
- Il principio di ultrattività del rito, per come applicato alla regolazione delle impugnazioni, non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa o con il giusto processo, se è prevedibile e coerente con l’affidamento delle parti e con la disciplina processuale applicabile.
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