Sentenza n. 12524/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13.03.2026, con il quale l’Amministrazione, pur avendo disposto l’ostensione della documentazione amministrativa di IMAC agli altri concorrenti, ha implicitamente accolto le richieste di oscuramento relative ad una parte significativa delle informazioni in essa contenute e, al contempo, non ha osteso l’offerta tecnica avversaria; - della nota del 13.03.2026 recante comunicazione di avvenuta pubblicazione sul portale “Appalti” dei documenti d’offerta degli operatori economici, in gran parte oscurata ed incompleta (quanto all’offerta tecnica); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la successiva integrale ostensione della documentazione aveva completamente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione della controversia determinata dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione.
Atto impugnato: Provvedimento di ostensione parziale della documentazione dell’aggiudicataria, con oscuramento di parti dei documenti e mancata ostensione dell’offerta tecnica, nonché comunicazione di pubblicazione incompleta degli atti di gara
Esito
La controversia
Il consorzio concorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, pur consentendo l’accesso alla documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, aveva disposto l’ostensione soltanto parziale di tale documentazione, oscurando alcune informazioni e omettendo l’offerta tecnica. È stato dedotto il diritto all’integrale accesso alla documentazione richiesta, con domanda di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato di avere successivamente osteso integralmente, senza oscuramenti, la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, dando atto del completo soddisfacimento della propria pretesa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti in giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando comporta il completo soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato mediante la domanda di accesso.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, accompagnata dall’accertamento dell’effettiva integrale soddisfazione della pretesa di accesso, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell’originario diniego o della limitazione dell’ostensione.
- La definizione della controversia per effetto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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