Sentenza n. 4030/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan per consentire la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione rispetto alla richiesta di convocazione presso l'ambasciata italiana in Pakistan, necessaria per formalizzare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, previa preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso dall'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione ha consentito al ricorrente di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa volta a ottenere direttamente il rilascio del visto, precisando che il termine di 90 giorni per provvedere, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il rilascio del visto non poteva essere ordinato dal giudice, trattandosi di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; tale presentazione presuppone che l'amministrazione consolare consenta tempestivamente all'interessato di fissare un appuntamento.
Massime di principio
- Quando la presentazione di una domanda amministrativa richiede la previa fissazione di un appuntamento presso un ufficio consolare, l'amministrazione è tenuta a fissarlo tempestivamente su richiesta dell'interessato; il termine per decidere sulla domanda decorre dalla sua effettiva presentazione.
- In un giudizio contro il silenzio relativo alla mancata fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto, la concessione dell'appuntamento nelle more determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale pretesa.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio di un visto quando la relativa domanda non sia stata ancora formalmente presentata e il potere amministrativo discrezionale non sia stato ancora esercitato.
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