Sentenza n. 647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale di rigetto della richiesta di subentro mortis causa nella concessione di un’area demaniale e di rilascio dell’immobile ad uso abitativo compreso nell’area
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti, moglie e figlie del precedente concessionario, contestavano la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la nota regionale. Deducevano, in sintesi, l’erroneità della motivazione e la violazione di legge, sostenendo che il subentro degli eredi nelle concessioni di beni pubblici fosse previsto da disposizioni nazionali e regionali, in particolare dall’art. 46, comma 3, cod. nav., eventualmente applicabile anche per analogia ai sensi dell’art. 12 delle preleggi e, quanto alle zone portuali della navigazione interna, dell’art. 58 cod. nav.; lamentavano inoltre la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi e la violazione del principio di proporzionalità per l’assegnazione di un termine di soli quattro mesi per il rilascio dell’immobile, abitato dalla vedova anziana del concessionario. La concessione era stata rilasciata alla ditta individuale del defunto per l’esercizio di attività artigianale di allestimento e riparazione di natanti, era scaduta il 31 marzo 2013 senza rinnovo e l’attività era cessata definitivamente nel 2015. Le appellanti chiedevano, invece, di subentrare nella concessione, limitatamente all’immobile e per finalità esclusivamente abitative. Invocavano anche un diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c., nonché la rilevanza delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto dirimente che non fosse ipotizzabile il subentro degli eredi in una concessione già scaduta da anni, originariamente rilasciata per l’esercizio di un’attività economica ormai definitivamente cessata. La richiesta non riguardava la prosecuzione della stessa concessione e delle sue condizioni, ma mirava a ottenere un titolo diverso: relativo a beni più limitati, con diversa durata e per una finalità esclusivamente abitativa. Tale pretesa non poteva essere realizzata mediante subentro o frazionamento dell’originaria concessione, dovendo eventualmente formare oggetto di una nuova istanza concessoria, da valutare anche alla luce della necessità di una procedura comparativa e dei diversi presupposti economici e giuridici applicabili. Il richiamo all’art. 46 cod. nav. non poteva comunque condurre all’accoglimento della domanda, poiché la norma presuppone il subentro nella medesima concessione e nel rispetto delle finalità originarie, oltre alla verifica dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi. È stata esclusa anche la configurabilità di un diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., perché l’immobile non era di proprietà del defunto; inoltre, dopo la scadenza della concessione, l’ampliamento realizzato dalla ditta era stato acquisito alla proprietà superficiaria della Regione per accessione gratuita e non risultava costituito alcun diritto superficiario in favore del precedente concessionario. L’omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto ininfluente e non invalidante, poiché, anche a seguito della piena partecipazione procedimentale, la domanda non avrebbe potuto essere accolta nei termini proposti. La censura sul termine di rilascio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo trascorsi oltre cinque anni dall’intimazione e non essendo stata sospesa l’esecutività dell’atto. Il giudice ha precisato che le eredi possono presentare una nuova e distinta richiesta di concessione dell’immobile per uso abitativo, che l’amministrazione dovrà valutare secondo i relativi presupposti, compresa l’eventuale necessità di procedura concorsuale. Le spese del grado sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico delle appellanti.
Norme richiamate
art. 46, comma 3, cod. nav.
valutare “l’idoneità tecnica od economica degli eredi”
La disposizione, ove applicabile, disciplina il subentro mortis causa nella concessione e richiede comunque la valutazione dell’idoneità degli eredi; non consente il subentro in una concessione già scaduta né la trasformazione del titolo in una nuova concessione con finalità diverse.
art. 58, comma 1, cod. nav.
sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49
La norma è stata invocata dalle appellanti per estendere alle zone portuali della navigazione interna la disciplina delle concessioni demaniali marittime, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque dirimente la radicale diversità tra la concessione originaria scaduta e il nuovo titolo abitativo richiesto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, poiché la domanda era giuridicamente inaccoglibile nei termini proposti.
art. 12, comma 2, preleggi
se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato
Il ricorso all’analogia non può superare l’assenza dei presupposti sostanziali del subentro: non è possibile utilizzare una disciplina analoga per ottenere la prosecuzione o trasformazione di una concessione già scaduta e destinata a una diversa attività.
art. 540, comma 2, c.c.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite presuppone che l’immobile sia di proprietà del defunto; non si applica a un immobile pubblico detenuto in forza di una concessione scaduta.
art. 41 D.P.G.R. Toscana n. 61/R/2005
Un’eventuale nuova concessione dell’immobile regionale per uso abitativo deve essere valutata secondo la disciplina regionale del patrimonio, compresa la necessità di una procedura concorsuale.
Massime di principio
- Il subentro mortis causa in una concessione di beni pubblici non può essere invocato per ottenere un titolo nuovo, relativo a beni diversi o più limitati, con durata e finalità differenti rispetto alla concessione originaria; in tale ipotesi occorre presentare una distinta istanza concessoria, soggetta alla disciplina applicabile e, se necessario, a una procedura comparativa.
- Anche quando una disposizione speciale ammetta il subentro degli eredi, esso presuppone una concessione ancora esistente e la prosecuzione della medesima concessione nel rispetto delle finalità e delle condizioni originarie; non è configurabile il subentro in un titolo già scaduto per un’attività economica definitivamente cessata.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando, alla luce della radicale inaccoglibilità della domanda, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
- Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sui beni destinati a casa familiare presuppone la proprietà del bene in capo al defunto e non si estende a un immobile pubblico detenuto in forza di una concessione amministrativa scaduta.
- La contestazione del termine assegnato per il rilascio di un bene pubblico diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia trascorso un considerevole periodo di tempo senza sospensione dell’efficacia dell’atto e la censura non possa più procurare un’utilità concreta.
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