Sentenza n. 8218/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Prefettura di Roma di revoca delle licenze di polizia nr. -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, rilasciate (rectius rinnovate) in data 3 febbraio 2023, con le quali la Sig.ra -OMISSIS- è stata autorizzata ad esercitare, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S, l’attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati con riferimento alle tipologie di indagine di cui all’art. 5, comma 1, lettere a.l), a.ll), alll) ed a.lV) del D.M. 269/2010, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ex D.M. 6 ottobre 2009 ed i servizi steward ex D.M. 13 agosto 2013, in qualità di Amministratore Unico della-OMISSIS- presso la sede operativa ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificata alla stessa -OMISSIS- in data 1° ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca unitaria di tre licenze di polizia rilasciate ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma che aveva revocato tre licenze di polizia, sostenendo, in primo luogo, che le violazioni contestate riguardavano esclusivamente i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e non anche le licenze per investigazioni private e servizi di stewarding. Ha dedotto, inoltre, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e genericità della motivazione, contestando singolarmente gli episodi accertati, l'imputabilità di alcune violazioni, l'omesso pagamento di alcune sanzioni e l'asserita tempestività delle comunicazioni agli uffici pubblici. Ha infine dedotto la sproporzione della revoca, anche in considerazione della durata dell'attività, del numero dei dipendenti e della pretesa tenuità o inesistenza di alcuni episodi. Le violazioni consistevano, tra l'altro, nell'impiego reiterato di addetti privi di iscrizione nell'elenco prefettizio, nell'omessa comunicazione preventiva dei nominativi degli operatori, nell'utilizzo di tesserini non conformi, nell'impiego di una società priva delle necessarie autorizzazioni, nell'omesso pagamento di alcune sanzioni e nella mancata collaborazione e comunicazione alle forze di polizia in occasione di un grave episodio verificatosi in un locale di intrattenimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca di tutte e tre le licenze. Ha rilevato che le autorizzazioni di polizia sono caratterizzate dal principio di personalità e sono rilasciate intuitu personae, sulla base dell'affidabilità complessiva del titolare o del legale rappresentante, non costituendo titoli meramente oggettivi riferibili all'impresa. Il venir meno dei requisiti personali di affidabilità e buona condotta incide quindi su tutte le autorizzazioni intestate al medesimo soggetto, anche se le violazioni sono state accertate nell'esercizio di una sola delle attività autorizzate. La revoca unitaria è stata pertanto ritenuta coerente con gli artt. 8 e 11 T.U.L.P.S. e proporzionata rispetto alla natura trasversale dei requisiti personali. Il Collegio ha poi escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, ritenendo comprovata una pluralità di violazioni distribuite dal 2022 al 2025 e riferibili alla società. La mera trasformazione da impresa individuale a società e la conseguente reintestazione dei titoli non determina alcuna sanatoria o estinzione delle violazioni pregresse. I moduli di pagamento prodotti non dimostravano l'effettivo pagamento delle sanzioni; le comunicazioni relative ad alcuni episodi erano state inviate a un indirizzo PEC errato o comunque oltre il termine previsto. Anche l'eventuale pagamento di una sanzione non avrebbe eliminato le ulteriori violazioni. La valutazione dell'affidabilità è stata correttamente svolta in modo complessivo e non atomistico. Considerata l'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia, il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza o al travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 134 T.U.L.P.S.
Costituisce la base autorizzatoria per l'esercizio delle attività di investigazione privata e dei servizi indicati nel provvedimento.
art. 8 T.U.L.P.S.
Esprime il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, rilasciate intuitu personae sulla base dei requisiti soggettivi del titolare o del legale rappresentante.
art. 9 T.U.L.P.S.
Consente di sottoporre le autorizzazioni di polizia a condizioni e prescrizioni nell'interesse pubblico.
art. 10 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata
Fornisce la base del potere di revoca o sospensione in presenza di abuso dell'autorizzazione.
art. 11 T.U.L.P.S.
Individua i requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta necessari per il mantenimento delle autorizzazioni di polizia.
art. 257-quater, comma 2, R.D. 635/1940
Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica
Consente la revoca quando vengono meno i requisiti per il rilascio, in caso di gravi violazioni delle prescrizioni o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
art. 5 D.M. 269/2010
Disciplina le tipologie di attività di investigazione privata autorizzabili ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
art. 3, comma 11, legge n. 94/2009
Impone gli obblighi relativi all'impiego di addetti iscritti nell'elenco prefettizio e alla comunicazione preventiva dei nominativi degli operatori.
art. 7 D.M. 6 ottobre 2009
Stabilisce i requisiti dei tesserini di riconoscimento degli addetti ai servizi di controllo.
art. 5 D.M. 6 ottobre 2009
Prevede obblighi di comunicazione e collaborazione degli addetti ai servizi di controllo con le forze di polizia.
art. 18-bis T.U.L.P.S.
È richiamato con riguardo al termine di tre giorni per l'adempimento della comunicazione, ritenuto comunque superato.
art. 260 R.D. 635/1940
È richiamato per la violazione relativa alle modalità di sottoscrizione dei contratti per i servizi di controllo.
Massime di principio
- Le autorizzazioni di polizia sono titoli personali rilasciati intuitu personae: il loro mantenimento presuppone la permanenza, per tutta la durata dell'attività, dei requisiti soggettivi di affidabilità e buona condotta del titolare o del legale rappresentante.
- Quando l'amministrazione accerta il venir meno dell'affidabilità soggettiva del legale rappresentante, può revocare unitariamente tutte le autorizzazioni di polizia a lui riferibili, anche se le violazioni sono state accertate nell'esercizio di una sola delle attività autorizzate e le diverse attività sono soggette a discipline operative settoriali differenti.
- La trasformazione dell'impresa individuale in società e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione non sanano né estinguono le violazioni amministrative commesse nell'esercizio dell'attività precedente, quando la continuità soggettiva del titolare o del legale rappresentante rileva ai fini dell'affidabilità richiesta dalla normativa di pubblica sicurezza.
- Nella valutazione dell'affidabilità necessaria per il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, l'amministrazione deve considerare il quadro complessivo delle violazioni e non è tenuta a valutarle esclusivamente in modo atomistico, quando esse siano plurime, reiterate e distribuite nel tempo in un settore sensibile per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti; la revoca è legittima quando risulti sorretta da un adeguato supporto fattuale e motivazionale.
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