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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca aveva agito davanti al Tribunale di Roma per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata tra un soggetto debitore e una donna, oppure, in subordine, la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. perché compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione ma accolto la revocatoria; la Corte d'appello di Roma aveva confermato tale decisione. L'acquirente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., contestando che la consapevolezza dell'acquirente fosse stata desunta tramite un ragionamento presuntivo. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero male valutato i fatti e le prove relative alla conoscenza dello stato debitorio e al pagamento del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto unitariamente inammissibili entrambi i motivi, perché rivolti in realtà a sollecitare un riesame del fatto e delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito. Ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato: l'esistenza di un credito sorto prima della compravendita; la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo, desunta anche dai rapporti tra le parti; la sufficienza, ai fini dell'azione revocatoria, della mera consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie; e, inoltre, la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo. Richiamati i principi sulla sindacabilità in cassazione del ragionamento probatorio solo nei limiti del vizio motivazionale e sulla possibilità di provare la scientia damni anche per presunzioni e rapporti di stretta comunanza di interessi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; per gli atti a titolo oneroso occorre anche la consapevolezza del terzo, che può essere provata per presunzioni.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché mira a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle presunzioni è riservato al giudice di merito se congruamente motivato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con esito di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Nel testo compare la forma "2967 c.c.", ma il senso del motivo riguarda l'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova della scientia damni può essere fornita per presunzioni e che il debitore può dimostrare la capienza residua del proprio patrimonio.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; per gli atti a titolo oneroso è necessaria anche la consapevolezza del terzo acquirente.
  • La scientia damni del terzo può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, e il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito; in cassazione non è censurabile se la motivazione è congrua.
  • Rapporti di stretta comunanza di interessi, convivenza o vicinanza tra debitore e terzo possono costituire elementi idonei a inferire la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessario provare la completa compromissione del patrimonio del debitore: basta che l'atto determini una diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale idonea a rendere più difficile la soddisfazione del credito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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