Sentenza n. 4187/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivato dalla mancanza di adeguato reddito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, residente in Italia dal 2012, aveva impugnato il decreto del Questore di Napoli con cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva. Deduceva, con un unico articolato motivo, l'omessa e insufficiente istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato la sua storia lavorativa e reddituale, la grave patologia da cui era stata colpita, l'invalidità civile e la disabilità riconosciute, la sospensione dei benefici assistenziali, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato prima dell'adozione del diniego, la disponibilità di un'abitazione in locazione e le prospettive future di reddito. La ricorrente evidenziava inoltre di avere percepito, nel periodo considerato, redditi complessivi pari a euro 8.510,00 e di avere svolto anche lavori occasionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il requisito previsto per il permesso di soggiorno per residenza elettiva, rilevando che la disciplina richiede la capacità dello straniero di mantenersi autonomamente senza esercitare attività lavorativa, mediante risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, nonché la disponibilità di un'abitazione. Alla nozione di pensione può essere equiparata la disponibilità di adeguate risorse economiche e abitative, ma non sono computabili, ai fini del titolo per residenza elettiva, i redditi derivanti da lavoro subordinato. Nel caso concreto, al momento dell'adozione del diniego la ricorrente non percepiva alcuna pensione italiana, essendosi esauriti i benefici economici dell'invalidità civile, e non risultava titolare di altre entrate riconducibili alle categorie ammesse dalla disciplina. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuto prima del provvedimento ma dopo l'interlocuzione procedimentale, non poteva essere valutato ai fini del rilascio del titolo richiesto; l'Amministrazione avrebbe eventualmente potuto considerarlo nell'ambito di una domanda per un diverso titolo di soggiorno. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Il TAR ha confermato definitivamente l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999
una pensione percepita in Italia
La disposizione disciplina il permesso di soggiorno per residenza elettiva; secondo il giudice, il requisito deve essere interpretato alla luce della disciplina successiva, che consente di valorizzare ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, purché diverse dal lavoro subordinato.
Allegato A, n. 13, d.m. 11 maggio 2011
mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa
Per il visto e il permesso per residenza elettiva lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, ragionevolmente destinate a perdurare nel futuro; tali risorse devono provenire da rendite, pensioni, proprietà immobiliari, attività economico-commerciali stabili o altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
art. 10-bis l. 241/1990
In assenza di riscontro al preavviso di rigetto, l'Amministrazione non era tenuta a considerare, ai fini del rilascio del titolo richiesto, le sopravvenienze lavorative intervenute successivamente all'interlocuzione procedimentale.
art. 14 dell'allegato II al c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per residenza elettiva presuppone che lo straniero possa mantenersi autonomamente in Italia senza esercitare attività lavorativa e dimostri la disponibilità di un'abitazione nonché di risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, ragionevolmente destinate a protrarsi nel futuro.
- Ai fini del permesso di soggiorno per residenza elettiva, i redditi da lavoro subordinato non costituiscono risorse economiche utilmente valutabili, poiché il titolo è strutturalmente fondato sull'autosufficienza economica derivante da fonti diverse dall'attività lavorativa subordinata.
- La nozione di pensione prevista per la residenza elettiva può essere equiparata alla disponibilità di adeguate risorse economiche e abitative, ma l'equiparazione non elimina la necessità che tali risorse siano autonome, stabili, regolari e non riconducibili al lavoro subordinato.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare i requisiti riferiti al titolo richiesto e alla situazione procedimentale rilevante; le sopravvenienze lavorative intervenute dopo il preavviso di rigetto possono non essere considerate ai fini del titolo per residenza elettiva, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza per un diverso titolo di soggiorno.
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