Sentenza n. 21/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio serbato dall’INPS, Direzione Provinciale di Foggia, sulla formale richiesta tramite PEC del 30 marzo 2023 e 19 marzo 2024, con la quale il ricorrente ha chiesto la liquidazione di n. 6 scatti contributivi fra le voci computabili, al fine della liquidazione del TFS- Indennità di fine servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, nonché per l'accertamento dell’obbligo dell’Ente di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sulle istanze di liquidazione di sei scatti contributivi ai fini del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già brigadiere collocato in quiescenza con decorrenza 1° marzo 2020, all'età di 58 anni e dopo 37 anni e 10 mesi di servizio, ha presentato all'INPS istanze tramite PEC il 30 marzo 2023 e il 19 marzo 2024, chiedendo la liquidazione di sei scatti contributivi ai fini del TFS. L'Amministrazione è rimasta silente. Sono state quindi proposte cumulativamente l'azione avverso il silenzio e la domanda di accertamento dell'obbligo dell'INPS di provvedere con un provvedimento espresso. La controversia è stata trattata con rito ordinario, in quanto relativa all'accertamento di diritti in materia di pubblico impiego non contrattualizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa sostanziale del ricorrente. Ha ricostruito l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce al personale delle forze di polizia cessato dal servizio sei scatti biennali del 2,50% ciascuno e ne estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha richiamato l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare, il quale considera gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma il beneficio per il personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio. Secondo il TAR, l'assenza di una specifica esclusione normativa e il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e dei TAR impongono di riconoscere la riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti anche al personale militare cessato a domanda. Il silenzio dell'INPS è pertanto risultato contrario alla disciplina applicabile e la pretesa è stata ritenuta legittima. Le spese sono state dichiarate irripetibili in ragione del rapporto di servizio intercorso e della specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno
Il beneficio degli scatti è riconosciuto al personale delle forze di polizia cessato dal servizio e, a domanda, a chi abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
La disposizione estende gli aumenti periodici al personale cessato su domanda, subordinandoli al versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911 Codice dell'ordinamento militare
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987
Gli aumenti periodici rilevano anche ai fini del trattamento di fine servizio; il beneficio spetta inoltre al personale collocato a riposo a domanda che abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia e militare collocato in quiescenza a domanda ha diritto ai sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, fermo il versamento della contribuzione previdenziale residua ove previsto.
- Gli aumenti periodici dei sei scatti devono essere computati non soltanto ai fini della base pensionabile, ma anche ai fini della determinazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio, in assenza di una specifica esclusione normativa e in applicazione dell'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare.
- Il silenzio dell'ente previdenziale su una richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio fondata su una posizione sostanziale riconosciuta dalla legge può essere superato mediante l'accertamento giudiziale del diritto e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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