Sentenza del 01/06/2017 n. 2440 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Atti aventi ad oggetto beni immobili - Controllo del valore - Criteri utilizzabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del controllo del valore di un atto avente ad oggetto beni immobili ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discuteva se l'Ufficio potesse determinare o rettificare il valore utilizzando, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986, ogni altro elemento di valutazione, oppure se tale criterio fosse utilizzabile soltanto in via residuale dopo l'applicazione degli altri criteri indicati dalla norma.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il criterio costituito da ogni altro elemento di valutazione è posto sullo stesso piano degli ulteriori criteri previsti dall'art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986. Pertanto, l'Ufficio può utilizzarlo autonomamente e alternativamente, senza dover dimostrare previamente l'impossibilità di ricorrere agli altri criteri normativi. La decisione ha quindi riconosciuto l'ampiezza dei poteri di controllo dell'Amministrazione nella stima del valore immobiliare.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
ogni altro elemento di valutazione
La disposizione consente all'Ufficio di controllare il valore dei beni immobili sulla base di ogni elemento utile di valutazione. Tale criterio è pari-ordinato e alternativo rispetto agli altri criteri previsti dalla norma, non meramente residuale o subordinato.
Massime di principio
- Nel controllo del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può scegliere tra diversi criteri di stima previsti dalla legge, incluso ogni altro elemento di valutazione pertinente.
- Il contribuente non può contestare la rettifica sostenendo soltanto che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare prima un diverso criterio normativo: la legge non impone necessariamente un ordine gerarchico tra i criteri.
- La rettifica deve comunque essere adeguatamente motivata, indicando gli elementi concreti utilizzati per determinare il maggior valore e consentendo al contribuente di comprenderne le ragioni e di difendersi.
- In situazioni analoghe, occorre verificare non solo quale criterio sia stato utilizzato, ma soprattutto se gli elementi di stima siano pertinenti, documentati e coerenti con le caratteristiche specifiche dell'immobile e dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 417 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →