Sentenza n. 1038/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento Div. P.A.S.I. –Ufficio Licenze Cat. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 14.01.2022, del verbale di ritiro cautelare di armi e munizione della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-, di ogni atto ad essi conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente al verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia e il presupposto ritiro cautelare di armi e munizioni, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39, 40 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea qualificazione, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente e contraddittoria. Ha sostenuto che la querela per minacce, presentata da un vicino nell'ambito di controversie relative a lavori edilizi e proprietà confinanti, fosse ritorsiva e non comprovasse né la pericolosità sociale né l'inaffidabilità nell'uso delle armi; ha inoltre rilevato l'assenza di una condanna penale o di un accertamento giudiziale della responsabilità, la mancata valutazione autonoma da parte della Questura, l'omessa considerazione della sua personalità e della titolarità di un'azienda agricola esposta ai danni da cinghiali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca della licenza e coerente il ritiro cautelare delle armi. La gravità dei fatti segnalati, consistenti in minacce penalmente rilevanti e inseriti in un contesto di reiterati litigi, ingiurie e minacce con il vicinato, giustificava il giudizio di venir meno dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità. Ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza non presuppone necessariamente una condanna penale definitiva: è sufficiente che gli elementi disponibili inducano un concreto sospetto di possibile abuso delle armi o non offrano affidamento sul loro corretto uso. Anche episodi di modesto rilievo criminale possono quindi fondare misure restrittive, quando evidenzino carenza di autocontrollo. Il giudizio dell'amministrazione è stato qualificato come discrezionale e non manifestamente illogico o irragionevole; sono state pertanto escluse la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria. La particolare natura della controversia ha giustificato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 10 T.U.L.P.S.
Richiamato quale base del requisito di affidabilità richiesto per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
art. 11 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca è doverosa quando vengono meno le condizioni richieste e può essere disposta anche in presenza di circostanze sopravvenute che avrebbero consentito o imposto il diniego originario.
art. 39 T.U.L.P.S.
Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando ricorrono elementi sintomatici di possibile abuso.
art. 40 T.U.L.P.S.
Richiamato tra le disposizioni disciplinanti i poteri di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.
la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il requisito di affidabilità consente di negare o revocare il porto d'armi anche senza una condanna per i reati tipizzati, quando la condotta complessiva non assicuri il corretto e non abusivo uso delle armi.
art. 612 c.p.
Il deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di minaccia è stato considerato elemento obiettivo rilevante ai fini del giudizio di affidabilità.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del porto d'armi possono essere legittimamente disposti anche in assenza di una condanna penale definitiva, quando gli elementi acquisiti dall'autorità di pubblica sicurezza evidenzino una condotta incompatibile con il requisito di buona condotta o non offrano affidamento sul non abuso delle armi.
- Nel giudizio sull'affidabilità del titolare di un'abilitazione al porto d'armi, assumono rilievo non solo singoli fatti penalmente accertati, ma anche la complessiva condotta del soggetto e il contesto di reiterati conflitti, minacce o manifestazioni di carente autocontrollo.
- Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è connotato da discrezionalità valutativa; il sindacato giurisdizionale può censurare la decisione solo quando sia manifestamente illogica, irragionevole, travisata o fondata su un'istruttoria insufficiente.
- Anche episodi di modesto o nullo rilievo criminale possono giustificare il ritiro o la revoca delle armi quando siano idonei a generare nell'amministrazione un concreto sospetto di possibile abuso o di insufficiente autocontrollo.
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